Il riparto dell'onere probatorio nell'opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria

22 Settembre 2021

Il focus sul riparto dell'onere probatorio nelle controversie di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria è il primo dei contributi del nuovo banner del nostro portale «Focus e News sul contenzioso bancario» dedicato alle più ricorrenti questioni processuali che si pongono tra istituti di credito e clienti, tanto nella fase del processo di cognizione che in quella dell'esecuzione forzata.

Premessa: oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo

Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso quanto la sussistenza o meno della pretesa creditoria che, tuttavia, trattandosi di un giudizio a cognizione piena ed esauriente, deve essere accertata mediante gli ordinari mezzi istruttori e non in virtù della documentazione di provenienza unilaterale che, in via eccezionale, in base all'art. 634 c.p.c., è ammessa nella fase sommaria inaudita altera parte del procedimento.

In sostanza, quindi, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria consacrata nel provvedimento monitorio continua a gravare, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, il quale ha proposto la domanda di pagamento e deve quindi, anche se formalmente convenuto nel giudizio di opposizione dimostrarne il fondamento.

L'onere probatorio dell'istituto di credito nel giudizio di opposizione

Interessanti applicazioni dei richiamati principi generali sono state effettuate in giurisprudenza in tema di prova del credito fatto valere con ricorso monitorio dalla Banca nei confronti del correntista (e/o dei fideiussori dello stesso).

Invero, l'estratto conto certificato conforme ai sensi dell'art. 50 T.U.B. è sufficiente ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo (cfr., di recente, Trib. Terni, sez. I, 18 marzo 2021, n. 260;Trib. Roma, sez. XVII, 11 settembre 2019, n. 17208, entrambe in dejure.giuffre.it), mentre nel giudizio di cognizione piena, successivo alla proposizione dell'opposizione, con la quale fra l'altro siano contestate le risultanze di detto estratto, compete in linea di principio all'istituto di credito, in qualità di attore in senso sostanziale, documentare l'intero svolgimento del rapporto di conto corrente producendo, oltre al contratto, tutti gli estratti conto relativi allo svolgimento del rapporto (tra le recenti applicazioni v. Trib. Ancona, sez. II, 3 dicembre 2020, n. 1522).

Pertanto, nell'ipotesi in cui sia la banca ad agire per la riscossione di un credito, l'omessa produzione degli estratti conto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ne comporta l'accoglimento, con conseguente revoca del provvedimento monitorio già emanato in presenza di contestazioni specifiche del correntista circa la sussistenza della pretesa creditoria. La lacuna istruttoria si riverbera, infatti, sulla parte che è tenuta a fornire la dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda proposta.

L'azzeramento del saldo

L'applicazione dei richiamati principi nell'ipotesi di mancata produzione degli estratti conto iniziali o intermedi comporta, se è la Banca a richiedere il pagamento e la documentazione prodotta è incompleta o priva di qualsiasi giustificazione iniziale circa il saldo passivo, che il consulente tecnico d'ufficio eventualmente nominato in corso di causa debba procedere al calcolo del quantum dovuto azzerando il primo estratto conto di una serie continua sino alla chiusura del rapporto (Cass. civ., 16 gennaio 2011, n. 842; v., nella recente esperienza applicativa, Trib. Bari, sez. IV, 2 settembre 2020, n. 2551, in dejure.giuffre.it).

Questa tesi era stata acutamente espressa già nella giurisprudenza di merito la quale aveva evidenziato che la Banca la quale rivendichi la sussistenza e legittimità del proprio credito pecuniario nella misura pretesa in sede monitoria, ha l'onere, quale attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione, di fornire la prova della fondatezza di siffatta pretesa, mediante la produzione in giudizio degli estratti conto relativi all'intero rapporto di conto corrente oggetto di contestazione (cfr. Trib. Pescara, 7 giugno 2005, in Giur. Merito, 2005, n. 10, 2045).

Sull'onere della Banca di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto non incide l'insussistenza dell'obbligo della stessa di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito (v., tra le molte, Trib. Torino, sez. I, 9 dicembre 2020, n. 4388, in dejure.giuffre.it, la quale ricorda che tale regola trova un'unica eccezione, quando gli estratti conto prodotti dalla banca, decorrenti da un momento successivo all'accensione del conto, presentino un saldo iniziale attivo e solo successivamente si determini un saldo passivo. In questo caso, non essendovi interessi passivi da calcolare per il tempo anteriore al primo saldo attivo per il correntista, i precedenti estratti conto non incidono sul calcolo del credito della Banca).

E' fondamentale considerare che la circostanza che la Banca abbia l'onere di provare con la produzione di tutti gli estratti conto relativi allo svolgimento del rapporto i fatti costitutivi della propria domanda, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, implica che ciò debba avvenire entro il rispetto dei termini per il deposito di documenti, ossia, trattandosi di giudizio ordinario di cognizione, la preclusione «scatta» con la seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.

Ne deriva che il consulente tecnico d'ufficio non può acquisire, neppure sull'accordo delle parti, tale documentazione dalla Banca che la consegni in ipotesi allo stesso in un momento successivo allo spirare del predetto termine.

Tuttavia, non è escluso, come precisato dalla S.C., che l'accertamento del dare e avere possa attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto (Cass. civ., 2 maggio 2019, n. 11543).

La richiesta di un ordine di esibizione da parte del correntista

Le regole generali sinora ripercorse trovano una prima deroga nell'ipotesi in cui sia lo stesso correntista a chiedere, nell'atto di citazione in opposizione o in una delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., l'emanazione al giudice di un ordine di esibizione all'istituto di credito dell'intera documentazione a disposizione dello stesso circa lo svolgimento del rapporto.

Invero, se tale richiesta non comporta un'inversione dell'onere della prova, sarà consentito alla Banca, stante l'interesse così manifestato dall'opponente ad un'esatta ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti, depositare la documentazione in assolvimento all'ordine di esibizione eventualmente emanato dal giudice anche dopo che sono spirati i termini per il deposito dei documenti.

L'incidenza delle difese del correntista sull'onere probatorio della Banca

Quanto sinora rilevato, inoltre, presuppone che il correntista contesti, deducendo almeno l'esistenza di clausole invalide come ad esempio quelle prevedenti interessi anatocistici e/o usurari, l'entità della pretesa creditoria fatta valere dalla Banca sin dalla fase monitoria.

Quando, invece, l'opponente non deduca nulla a riguardo ma a propria volta contesti la fondatezza della domanda azionata con il ricorso per ingiunzione non già per l'inesistenza dei fatti costitutivi del credito, bensì per assunti fatti impeditivi, modificativi o estintivi della relativa pretesa, in omaggio alla regola aurea di cui all'art. 2697 c.c., competerà allo stesso debitore dimostrarne il fondamento.

Così, ad esempio, se l'opposizione si fonda soltanto, incontestata (o contestata in modo solo genericamente la pretesa creditoria, su un'estinzione della stessa per intervenuto pagamento, l'ingiunto risulterà soccombente ove non dimostri detto pagamento (v., ad esempio, Trib. Caltagirone, 10 settembre 2020, n. 252, in dejure.giuffre.it, per la quale non costituiscono valida eccezione da parte del correntista l'asserzione di pagamenti eseguiti e non contabilizzati di cui non fornisca prova documentale).

Riferimenti
  • Bontempi, Forma e sostanza nei contratti bancari, in Nuova giur. civ., 2015, 4, 1028;
  • Giordano, Note in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in Giust. Civ., 2013, II, 489;
  • Giurdanella, La prova del credito della banca nel fallimento: la Cassazione boccia l'applicazione del “saldo zero”, in Il Fall., 2019, 1, 64;
  • Greco, Rapporti bancari ed onere della prova: il punto della Corte di Cassazione, in Resp. civ. e prev., 2016, 4, 1257,
  • Trapuzzano, Ricostruzione rapporti di conto corrente: la mancanza di estratti non implica necessariamente l'accertamento negativo del credito, in Ilprocessocivile.it.

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