Rilascio di copie da parte dell'Ufficiale Giudiziario
22 Settembre 2021
Le norme che regolamentano l'attività dell'ufficiale giudiziario sono contenute in un vecchio d.P.R., il n. 1229/1959, il quale, all'art. 111, prevede la facoltà per l'ufficiale giudiziario di rilasciare copie (senza specificare se solo conformi o autentiche) di atti in relazione all'espletamento del suo ufficio, pur se non siano atti da lui formati. In particolare, così recita: «1. L'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti pubblici rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti. 2. Egli è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione. 3. Le copie degli atti in materia penale da notificare, fatta eccezione per le ordinanze, per i decreti penali, per gli estratti di requisitorie e di sentenze e, nei casi previsti, per le sentenze di condanna, sono formate dall'ufficiale giudiziario non appena l'autorità richiedente gli abbia consegnato gli atti per la notificazione insieme con gli stampati occorrenti». Sull'interpretazione di questo articolo già si pronunciò la Cassazione con la sentenza n. 12516/1993, secondo la quale «L'art. 111 d.P.R. 1229/1959, pur non conferendo all'ufficiale giudiziario una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici - che resta riservata, ai sensi dell'art. 14 l. 15/1968, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco - né una competenza specifica al rilascio di copia conforme all'originale degli atti giudiziari - spettante al cancelliere -, gli attribuisce la particolare competenza - concorrente con quella analoga di quest'ultimo - a rilasciare, ai fini della notifica, ulteriori copie di atti, quali le sentenze, senza limitazioni od eccezioni di sorta». E prima ancora la giurisprudenza di merito che, in relazione all'attività di notifica propria dell'ufficiale giudiziario, affermò che «Il notaio, in qualità di depositario dell'originale di un atto pubblico, può legittimamente rifiutarsi di rilasciare copie della copia rilasciata in forma esecutiva, in quanto tali copie possono essere fatte dall'ufficiale giudiziario notificante». (Trib. Trani, 26 ottobre 1984). Sulla scorta di tali arresti giurisprudenziali venne emanata la circolare del Ministero della Giustizia, 25 febbraio 2005, prot. n. 6/325/035/CA, della quale si riporta uno stralcio: «… L'attività di rilascio copie autentiche è ricollegabile a quanto disposto nell'art. 111 (da considerarsi vigente) del d.P.R. 1229/1959 («Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari»), il quale statuisce che l'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti (1° comma) e in aggiunta a tale competenza il medesimo è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione (2° comma)». Dalla lettura della suddetta norma ordinamentale si evince che le copie di atti necessarie per le notificazioni possono essere rilasciate anche dall'ufficiale giudiziario «senza alcuna limitazione», come ha chiarito la Corte di Cassazione, I Sezione Civile, nella sentenza n. 12516/1993. La circolare richiamata chiarisce, quindi, che l'ufficiale giudiziario può rilasciare copie di atti giudiziari in materia civile ad uso notifica o di atti pubblici rilasciati in copia autentica da Notaio, o di atti giudiziari (ad esempio, sentenze e decreti ingiuntivi), atti pubblici (ad esempio mutui) e atti tra privati (ad esempio, scritture private e contratti). La facoltà di rilascio delle copie, si ribadisce, può essere esercitata esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali, come la notifica e il pignoramento, senza alcun tipo di limitazione. Pertanto, si potrà richiedere all'ufficiale giudiziario il rilascio di copia autentica di una sentenza (anche in forma esecutiva) ai soli fini della notificazione. |