La decisione in ordine alla cessazione dell’attività d’impresa deve formarsi nell’ambito del costante confronto tra datore di lavoro e sindacato

Isabella Seghezzi
23 Settembre 2021

Integra la nozione di condotta antisindacale l'omissione da parte dell'impresa, nell'ambito della delicata fase di consultazione precedente alla cessazione totale dell'attività produttiva, di comunicare ed informare il Sindacato circa l'andamento dell'azienda, anche segnalando il presentarsi delle condizioni che inducano la necessità di procedere a licenziamenti collettivi...

Il caso. Con ricorso ex art 28 dello Statuto dei Lavoratori la Fiom Cgil della Provincia di Firenze ha convenuto Gkn Driveline Firenze s.p.a. dinanzi al Tribunale di Firenze chiedendo la rimozione degli effetti delle condotte ritenute antisindacali consistenti nell'aver omesso le procedure di consultazione e confronto previste dal CCNL aziende metalmeccaniche, nonché da specifici accordi sindacali siglati con il sindacato ricorrente; aver compiuto una serrata offensiva collocando tutti i dipendenti in ferie/permesso o aspettativa retribuita; aver iniziato la procedura di licenziamento collettivo senza il preventivo ricorso agli ammortizzatori sociali, in violazione di un avviso comune del 29 giugno 2021.

Condotta antisindacale e omessa consultazione del sindacato precedente la cessazione dell'attività. Integra la nozione di condotta antisindacale l'omissione da parte dell'impresa, nell'ambito della delicata fase di consultazione precedente alla cessazione totale dell'attività produttiva, di comunicare ed informare il Sindacato circa l'andamento dell'azienda, anche segnalando il presentarsi delle condizioni che inducano la necessità di procedere a licenziamenti collettivi.

In particolare, l'obbligo di informazione gravante sul datore di lavoro non può limitarsi alla comunicazione della decisione assunta, ma si estende alla fase di formazione della decisione stessa.

Pertanto, lo stesso è tenuto a condividere con il Sindacato non solo i dati aziendali, ma ogni valutazione effettuata in ordine ai suddetti dati, tutte le volte che venga sfiorato il rischio di garantire i livelli occupazionali.

Ciò al fine di garantire un processo di confronto e dialogo tra le parti sociali coinvolte in processi delicati ed irreversibili.

La rimozione degli effetti negativi provocati dal comportamento illegittimo, poiché contrastante con le norme di legge, non può che implicare l'obbligo per l'azienda di rinnovare correttamente l'informativa omessa e, quale ulteriore e necessitata conseguenza, l'obbligo di revoca del procedimento ex l. n. 223/91 iniziato sulla base di una decisione presa in assenza del confronto, necessario seppur non vincolante, con il Sindacato.

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