Valida l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore dell’impresa appaltatrice da parte del danneggiato committente

Redazione Scientifica
24 Settembre 2021

Il Tribunale di Milano ha ritenuto ammissibile e fondata l'azione proposta direttamente nei confronti dell'assicuratore dell'impresa appaltatrice da parte del danneggiato committente. I Giudici, infatti, affermano che l'art. 1260 c.c., nel consentire al creditore di trasferire il proprio credito anche senza il consenso del debitore, non prevede che tale credito debba avere i requisiti di liquidità ed esigibilità. Può pertanto formare oggetto di cessione anche un credito non determinato nell'ammontare o un credito non esigibile.

Tizio e Caia commissionavano ad una impresa edile i lavori di ristrutturazione da eseguirsi all'interno del loro appartamento. Nell'esecuzione di tali lavori, a causa delle vibrazioni prodotte, l'impresa appaltatrice aveva arrecato danni ad alcuni appartamenti adiacenti.

Pur avendo l'impresa edile riconosciuto la propria responsabilità e denunciato al proprio assicuratore il sinistro, i danni non erano stati risarciti, avendo l'assicuratore sollevato contestazioni sulla operatività della garanzia.

Non avendo i committenti ed i terzi danneggiati azione diretta nei confronti dell'assicurazione dell'impresa appaltatrice, i committenti e l'impresa appaltatrice stipulavano un accordo, in base al quale i committenti avrebbero provveduto a risarcire i danni per conto dell'impresa appaltatrice, che si impegnava a rimborsare i committenti in un termine prefissato; a garanzia del proprio obbligo l'impresa appaltatrice cedeva altresì ai committenti i crediti vantati dall'impresa nei confronti del proprio assicuratore.

Una volta risarciti i danneggiati e spirato vanamente il termine previsto per il rimborso, i committenti notificavano la cessione del credito ed agivano direttamente nei confronti dell'impresa assicuratrice dell'appaltatore.

L'assicuratore si costituiva in giudizio contestando, oltre l'operatività della garanzia, l'ammissibilità e la validità della cessione del credito.

Pur vertendosi in materia differente da quella in cui la legge prevede l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile, il Tribunale ha comunque ritenuto ammissibile e fondata l'azione proposta direttamente nei confronti dell'assicuratore dell'impresa appaltatrice da parte del danneggiato committente. I Giudici, infatti, affermano che «l'art. 1260 c.c., nel consentire al creditore di trasferire il proprio credito anche senza il consenso del debitore, non prevede che tale credito debba avere i requisiti di liquidità ed esigibilità. Può pertanto formare oggetto di cessione anche un credito non determinato nell'ammontare o un credito non esigibile»; a sostegno di ciò, la Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo cui anche un credito futuro può formare oggetto di valida ed efficace cessione (Cass. civ., n. 4040/1990).

«Con specifico riferimento al settore assicurativo», poi, «va osservato che il diritto dell'assicurato ad essere tenuto indenne dalle conseguenze dei danni cagionati a terzi sorge con la stipulazione del contratto di assicurazione e diviene attuale e concreto nel momento in cui viene fatta richiesta di risarcimento da parte del danneggiato».

Quanto alla cessione del contratto di assicurazione, infine, il diritto all'indennizzo, maturato dall'assicurato, pur traendo origine dal contratto assicurativo (ovvero dalla stipula della polizza) assume valenza autonoma rispetto alla fonte originaria: mentre la polizza assicurativa, infatti, trova titolo nella volontà delle parti stesse, il diritto all'indennizzo, invece, nasce nel momento in cui si realizza «quello specifico rischio previsto in sede contrattuale».

Per questi motivi, il Tribunale accoglie le domande attoree e condanna la convenuta al risarcimento del danno.

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