Ambito di applicazione del cd. “bonus facciate”
08 Ottobre 2021
Abbiamo svolto nel 2021 alcuni lavori edilizi potenzialmente rientrabili nel cd. “bonus facciate”. Nello specifico abbiamo fatto due interventi differenti. Il primo intervento ha riguardato la tinteggiatura della parete esterna fronte strada della nostra abitazione di proprietà. Il secondo lavoro è stata la riverniciatura degli scuri delle finestre presenti nella parete di cui all'intervento precedente. Si chiede: i due interventi rientrano nel cd. “bonus facciate”? Inoltre, i costi “accessori” sostenuti relativi allo smaltimento del materiale scartato/rimosso durante l'intervento edile, nonché la tassa di occupazione del suolo pubblico pagata per svolgere i lavori suddetti, rientrano anch'essi nel bonus facciate?
La legge di bilancio 2020 ha introdotto il cosiddetto “bonus facciate”. Tale bonus consiste in una detrazione fiscale pari al 90% dei costi sostenuti nel 2020 e 2021 relativamente ad interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Tralasciando in questa sede l'elencazione di tutti i requisiti necessari per poter beneficiare del bonus in questione e focalizzandoci sull'oggetto della domanda, si segnala che:
A titolo informativo si segnala che rientrano nell'agevolazione in questione anche l'IVA, l'imposta di bollo e i diritti vari pagati per le pratiche comunali relative ai lavori di tinteggiatura delle pareti esterne.
Si consiglia, visto il diverso trattamento fiscale riservato ai due interventi, di evidenziare distintamente in maniera precisa nei documenti comprovanti gli interventi stessi (es. fatture, ricevute bonifici ecc) il costo sostenuto per l'intervento di tinteggiatura della parete esterna, rispetto a quanto sostenuto per la verniciatura degli scuri. L'ideale sarebbe avere due fatture distinte per ciascun lavoro edilizio ricevuto, nonché due pagamenti differenti, così da evitare future contestazioni fiscali.
Questa divisione sarà ovviamente presente se i lavori sono stati svolti da diverse imprese. Se invece un'unica impresa si è occupata di entrambi i lavori complessivamente, tale distinzione non è così ovvia e sarà opportuno richiederla. |