Riduzione di personale e contraddittorio con le associazioni sindacali
20 Ottobre 2021
Il caso. Con ricorso ex art. 28 l. n. 300/1970 le organizzazioni sindacali hanno adito il Tribunale di Monza ritenendo illegittima la procedura di licenziamento collettivo di oltre un centinaio di lavoratori per cessazione di attività e chiusura dello stabilimento in quanto comunicata a mezzo telegramma agli addetti presso lo stabilimento in violazione delle norme di cui agli art. 4 l. 223/1991 e 9 sez. prima del CCNL Metalmeccanici Industria.
Riduzione di personale e contraddittorio con le associazioni sindacali. L'art. 4 l. 223/1991 contribuisce a profilare un preciso iter procedurale a garanzia del contraddittorio con le associazioni sindacali, preventivo rispetto alla effettiva riduzione del personale, e della trasparenza delle scelte imprenditoriali che, nell'ambito di contesti produttivi di non piccole dimensioni (più di quindici dipendenti), incidano sensibilmente sui livelli occupazionali (almeno cinque dipendenti in centoventi giorni, nell'ambito di ciascuna unità produttiva o di più unità produttive site nella stessa provincia).
A tale scopo, la legge citata pone a carico del datore di lavoro una nutrita congerie di obblighi di comunicazione finalizzati a favorire la trasparenza dell'espletamento della procedura e, dunque, la fattiva partecipazione ad essa delle parti sociali, al fine di individuare eventuali misure alternative al recesso e conservative dei livelli occupazionali o, laddove non concretamente praticabili, criteri di scelta del personale in esubero concordati o, quantomeno, condivisi.
Nel caso di specie, il giudice ritiene che non vi sia stata alcuna violazione della norma citata, avendo la società resistente ritualmente inoltrato alle sigle ricorrenti compiuta comunicazione scritta di avvio della procedura di licenziamento collettivo, da intendersi “preventiva” alla riduzione del personale, non già a qualunque altra comunicazione con i lavoratori. |