Illegittimità trasferimento d'azienda e coesistenza di due rapporti indipendenti
20 Ottobre 2021
Se il trasferimento di azienda è illegittimo e il lavoratore non ha espresso alcun consenso alla cessione del contratto, la risoluzione del rapporto con il "cessionario" può incidere sul diritto alle retribuzioni dovute nei confronti del datore originario?
La continuazione del precedente rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. è incompatibile con l'illegittimità del trasferimento d'azienda, la quale determina l'instaurazione di un diverso e nuovo rapporto con il soggetto ("cessionario") alle cui dipendenze il lavoratore svolga di fatto la propria prestazione.
I rapporti di lavoro, quindi, saranno due: uno, de iure, ripristinato nei confronti dell'originario datore di lavoro, tenuto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora da parte del lavoratore che abbia offerto la propria prestazione; l'altro, de facto, nei confronti del soggetto effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa.
Le vicende risolutive di quest'ultimo distinto rapporto non sono pertanto idonee ad incidere su quello, quiescente, facente capo al "cedente", non sussistendo i presupposti per un valido trasferimento, né ex art. 2112 c.c. né ex art. 1406 c.c.
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