Il punto su disconoscimento e verificazione della scrittura privata

22 Ottobre 2021

Nell'ambito delle prove documentali, tratto peculiare della scrittura privata rispetto all'atto pubblico è che la stessa è formata dai medesimi autori delle dichiarazioni. Ne deriva che la problematica fondamentale che si pone è l'imputabilità della scrittura al soggetto dal quale apparentemente proviene.
Premessa

Nell'ambito delle prove documentali, tratto peculiare della scrittura privata rispetto all'atto pubblico è che la stessa è formata dai medesimi autori delle dichiarazioni.

Ne deriva che la problematica fondamentale che si pone è l'imputabilità della scrittura al soggetto dal quale apparentemente proviene che, ove posta in dubbio dallo stesso, esige un accertamento sulla genuinità della sottoscrizione.

Le ipotesi nelle quali la scrittura privata ha efficacia probatoria piena

Secondo quanto previsto dall'art. 2702 c.c. la scrittura privata fa piena prova sino a querela di falso nei confronti del sottoscrittore nelle ipotesi in cui si abbia certezza, sul piano processuale, della riconducibilità del documento all'autore.

Questa certezza si può acquisire, in primo luogo, in caso di riconoscimento espresso della sottoscrizione ad opera della parte, la quale dichiari di riconoscere la firma come propria, anche se il documento è stato prodotto dalla controparte.

Più spesso il riconoscimento è peraltro tacito, poiché si correla al mancato tempestivo disconoscimento della scrittura prodotta in giudizio dall'altra parte. Infatti, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., il disconoscimento della scrittura deve essere effettuato dall'apparente sottoscrittore nella prima difesa successiva all'udienza nella quale la stessa è depositata.

A riguardo, la S.C. ha chiarito che tale disposizione normativa deve intendersi nel senso che la prima risposta è integrata da un atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti, considerata l'esigenza di un'immediatezza nella conoscenza del disconoscimento in capo al soggetto che ne è destinatario (pertanto non può intendersi come prima risposta il semplice deposito di note difensive autorizzate, ove effettuato in assenza dell'altra parte: Cass. civ., 13 marzo 2009, n. 6187). E' stato tuttavia precisato che l'espressione secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio sia ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione deve intendersi in senso squisitamente cronologico, senza che dunque assuma rilievo che nell'udienza successiva, ad esempio, non sia stata posta in essere alcuna attività processuale (Cass. civ., 22 dicembre 2008, n. 29909).

Per altro verso, la scrittura privata ha un'efficacia probatoria piena se è autenticata, i.e. se la firma in calce alla stessa è stata apposta alla presenza di un pubblico ufficiale che abbia preventivamente identificato il sottoscrittore (nel senso che la scrittura privata autenticata non costituisce un tertium genus tra scrittura privata «semplice» e atto pubblico cfr. Cass. civ., 7 agosto 2000, n. 10375).

In ogni caso, ossia anche quando la stessa derivi da un riconoscimento, espresso o tacito, l'efficacia probatoria piena della scrittura privata deve ritenersi limitata al c.d. estrinseco (v., tra le molte, Cass. civ., 6 novembre 2020, n. 24841; Cass. civ., 10 marzo 2018, n. 8766), ovvero a quello che è scritto del documento e non anche alla corrispondenza a verità del relativo contenuto rappresentativo (c.d. intrinseco). La veridicità delle dichiarazioni rappresentate nella scrittura potrà quindi essere contestata dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova, entro i limiti di ammissibilità di ciascuno di essi (cfr. Cass. civ., 12 maggio 2008, n. 11674; Cass. civ., 1 luglio 1996, n. 5958).

Il disconoscimento della scrittura privata

Il disconoscimento della scrittura privata non è atto riservato alla parte personalmente e può quindi essere compiuto dal difensore munito di procura alle liti: si tratta, infatti, di un atto processuale e non sostanziale, che non implica alcuna disposizione del diritto controverso, ma attiene alla sola utilizzabilità del documento come mezzo di prova (v., tra le tante, Cass. civ., 1 febbraio 2010, n. 2318).

In giurisprudenza è stato costantemente ribadito che, sebbene il disconoscimento di una scrittura privata non richieda formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non può quindi risolversi in espressioni di stile. Come ha ribadito anche di recente la S.C., difatti, il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti; inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte (Cass. civ., 17 giugno 2021, n. 17313).

Deriva dai superiori principi, ad esempio, che colui il quale deve negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove siano più i documenti prodotti, se tale negazione si riferisca a tutti o soltanto ad alcuni di essi (Cass. civ., 21 dicembre 2011, n. 24456).

Se il disconoscimento per essere efficace deve essere tempestivo, ossia operato nella prima udienza o difesa utile successiva alla produzione della scrittura, tuttavia secondo la giurisprudenza di legittimità l'eccezione di tardività del disconoscimento è riservata alla parte che ha prodotto il documento, poiché è l'unico soggetto a tal fine interessato, con conseguente non rilevabilità d'ufficio della questione da parte del giudice (cfr. Cass. civ., 9 maggio 2011, n. 10147). Invero, il riconoscimento tacito della scrittura privata sancito dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., comporta la decadenza di natura sostanziale dalla facoltà di disconoscere la scrittura stessa, e come tale non opera d'ufficio ma è rilevabile solo ad istanza di parte, non essendo posto in modo esplicito, né essendo desumibile dal sistema a tutela di un interesse generale (Cass. civ., 23 luglio 2020, n. 15676).

La giurisprudenza più recente, superando un orientamento risalente, ritiene poi che il disconoscimento preventivo della firma apposta su una scrittura privata, non ancora depositata in giudizio, è idoneo ad impedire il riconoscimento tacito, ai fini degli artt. 214 e 215 c.p.c., quando vi sia certezza del riferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti e la stessa rappresenti un elemento probatorio rilevante nell'economia della controversia (Cass. civ., 11 marzo 2021, n. 6890; contra Cass. civ., 3 aprile 1998, n. 3431).

L'istanza di verificazione

Il tempestivo disconoscimento della scrittura privata determina in capo alla parte che ha prodotto la stessa e intenda avvalersi del documento, l'onere di chiederne la verificazione.

A differenza di quanto avviene a fronte della proposizione della querela di falso incidentale, la formulazione in corso di causa dell'istanza di verificazione della scrittura privata non consente al giudice, che ritenga rilevante il documento per la decisione della controversia, di non dare corso al relativo sub-procedimento di accertamento della veridicità della sottoscrizione (Cass. civ., 9 maggio 2011, n. 10147).

Di contro, l'omessa proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta è equivalente alla dichiarazione di non volersi avvalere, come mezzo di prova, della medesima scrittura, sicché, da un lato, il giudice non deve tenerne conto ai fini della decisione e, da un altro, la parte che ha effettuato il disconoscimento non può beneficiare di argomenti di prova a sé favorevoli a fronte della mancata presentazione della predetta istanza (cfr. Cass. civ., 16 febbraio 2012, n. 2020).

Una volta proposta l'istanza di verificazione incidentale, è onere del proponente fornire, con qualsiasi mezzo, la dimostrazione della provenienza del documento dalla parte che ha effettuato il disconoscimento della sottoscrizione cui, invece, non incombe, quale apparente sottoscrittore la prova della falsità della firma. In sostanza il c.d. rischio della mancata prova è a carico del soggetto che ha richiesto la verificazione (cfr. Cass. civ., 18 ottobre 2005, n. 20144).

Lo strumento con il quale di regola è istruito il giudizio di verificazione è la consulenza tecnica d'ufficio grafologica, volta a verificare, anche mediante l'utilizzo delle c.d. scritture di comparazione (ossia di documenti sicuramente sottoscritti dall'autore del disconoscimento), l'autenticità, o meno, del documento.

In un recente precedente, la S.C. ha ritenuto che la parte la quale, in sede di procedimento di verificazione della sottoscrizione in calce ad un documento, non abbia prodotto l'originale (di cui non abbia mai contestato di essere in possesso) nonostante l'ordine giudiziale di esibizione, non può eccepire in appello la nullità dell'elaborato peritale per essere stata sottoposta all'indagine la copia fotografica del documento, trattandosi di nullità relativa la cui denunzia è preclusa dall'avervi dato causa mediante il comportamento defensionale tenuto innanzi al giudice del grado precedente (Cass. civ., 20 settembre 2020, n. 20884).

Riferimenti
  • Besso, Il procedimento di verificazione della scrittura privata: un istituto al bivio, in Giur. it., 2005, I, 1881;
  • Conte, Sui termini per la proposizione dell'istanza di verificazione di scrittura privata, in Giur. it., 2003, 1605;
  • Costabile, Produzione in giudizio di scrittura privata non sottoscritta dalle parti e mancanza dell'onere di disconoscimento, in Ilprocessocivile.it;
  • Di Benedetto, La verificazione in appello della scrittura privata disconosciuta in primo grado, in Foro it., 2006, n. 5, 1527;
  • Giordano, L'istruzione probatoria nel processo civile, Milano 2013, 151 ss.;
  • Maffucini, Una singolare fattispecie di inammissibilità del disconoscimento e dell'istanza di verificazione della scrittura privata, in D.L. Riv. crit. Dir. lav., 2010, n. 3, 905;
  • Vincenti, Sulla non rilevabilità d'ufficio del disconoscimento tardivo, opponibile solo dalla parte che ha prodotto la scrittura, in Nuova giur. civ. comm., 2003, 99.
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