Riapertura procedimento disciplinare dopo condanna penale e annullamento del primo licenziamento
25 Ottobre 2021
Pubblico impiego: la riapertura del procedimento disciplinare, in seguito alla sentenza penale di condanna, è ammessa anche qualora la prima sanzione, già irrogata dal datore, sia stata giudizialmente annullata?
In merito alla possibilità di riaprire il procedimento disciplinare rispetto ad un fatto già oggetto di sanzione ed in seguito alla pronuncia di una sentenza penale di condanna per la medesima condotta, deve innanzitutto escludersi la rilevanza dell'art. 653 c.p.p., il quale attiene solo agli effetti prodotti dal giudicato penale, ma non impone di avviare, per i medesimi fatti, un procedimento disciplinare che, dunque, mantiene la propria autonomia.
Principio consolidato è quello per cui il potere disciplinare, se già esaurito (con applicazione o meno di una sanzione), non può essere reiterato per la medesima condotta, con la sola eccezione dell'annullamento della prima sanzione per ragioni procedurali o formali, il che vale sia in ambito di lavoro privato che pubblico.
Il d.lgs. n. 165/2001 ha previsto determinati casi in cui il procedimento disciplinare può essere riaperto: su istanza dell'incolpato, qualora il processo penale si chiuda con sentenza irrevocabile di assoluzione (art. 55-ter, co. 2), nonché in caso di sentenza irrevocabile di condanna per un fatto che, in sede disciplinare, comporta la sanzione del licenziamento se ne sia stata applicata una diversa (art. 55-ter, co. 3). Al di là di tali specifiche ipotesi, nonché in caso di archiviazione in sede disciplinare, non potrebbe ritenersi ammessa l'attivazione di un secondo procedimento disciplinare.
La legge non include, infatti, la fattispecie in cui il datore pubblico abbia applicato la sanzione espulsiva ma questa sia stata impugnata ed annullata giudizialmente.
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