Il contribuente rimasto estraneo al giudizio definito con giudicato favorevole non può avvalersi dei suoi effetti

La Redazione
25 Ottobre 2021

In caso di solidarietà tributaria passiva, fermo restando il principio generale di cui all'art. 1306, comma 1, c.c., secondo cui la sentenza non fa stato nei confronti dei debitori in solido che non abbiano partecipato al giudizio, tuttavia si deve tener conto del limite apportato a...

In caso di solidarietà tributaria passiva, fermo restando il principio generale di cui all'art. 1306, comma 1, c.c., secondo cui la sentenza non fa stato nei confronti dei debitori in solido che non abbiano partecipato al giudizio, tuttavia si deve tener conto del limite apportato a questo principio generale dall'art. 1306, comma 2, c.c., in forza del quale il debitore che non abbia partecipato al giudizio può opporre la sentenza a lui favorevole al creditore, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa.

Tale regola può dirsi inoperante solo quando nei confronti dello stesso coobbligato, rimasto estraneo al giudizio definitosi con il giudicato favorevole, si sia formato un altro giudicato di segno diverso, atteso che, in tal caso, l'estensione “ultra partes” degli effetti favorevoli del giudicato trova ostacolo invalicabile nella preclusione ormai maturatasi con l'avvenuta definitività della sua specifica posizione.

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