Responsabilità della banca negoziatrice per incasso fraudolento di assegno inviato a mezzo posta

28 Ottobre 2021

La responsabilità della banca negoziatrice per l'incasso fraudolento di un assegno intercettato da persona diversa dal destinatario assume natura contrattuale, sotto il profilo della responsabilità da contatto sociale. La responsabilità della banca non è oggettiva, essendo la stessa facoltizzata a provare di avere adempiuto la prestazione con la diligenza qualificata dell'operatore bancario, ex art. 1176, c. 2, c.c.. Quest'ultima norma impone alla banca presso cui l'assegno è presentato per l'incasso di non arrestare le sue verifiche alla apparenza dei documenti identificativi del presentatore, essendole richiesti ulteriori controlli sull'identità del presentatore conforme al beneficiario del titolo.
Massima

La responsabilità della banca negoziatrice per l'incasso fraudolento di un assegno intercettato da persona diversa dal destinatario assume natura contrattuale, sotto il profilo della responsabilità da “contatto sociale”.

La responsabilità della banca non è oggettiva, essendo la stessa facoltizzata a provare di avere adempiuto la prestazione con la diligenza qualificata dell'operatore bancario, ex art. 1176, c. 2, c.c.; quest'ultima impone alla banca presso cui l'assegno è presentato per l'incasso di non arrestare le sue verifiche alla apparenza dei documenti identificativi del presentatore, essendole richiesti ulteriori controlli sull'identità del presentatore conforme al beneficiario del titolo.

La condotta del mittente che abbia inviato il titolo, anche se non trasferibile, mediante posta ordinaria è valutabile e rilevante sotto il profilo del concorso di colpa del danneggiato, ex art. 1227 c.c. Ai fini del diritto al risarcimento del danno non assume rilevanza la circostanza che il mittente non sia stato obbligato ad eseguire un secondo pagamento in favore del reale beneficiario.

La questione

Quale sia la natura della responsabilità della banca negoziatrice per l'incasso fraudolento di un assegno da parte di persona solo apparentemente legittimata.

Quali siano gli obblighi da adempiere al fine di fornire la prova dell'adempimento secondo i canoni della diligenza qualificata.

Se sia prospettabile un concorso di colpa del mittente per avere optato per l'invio del titolo a mezzo posta ordinaria.

Se ai fini della sussistenza del diritto al risarcimento sia necessario che il mittente abbia eseguito un secondo pagamento a favore dell'originario destinatario del titolo.

Le soluzioni giuridiche

Già a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite 21 maggio 2018 n. 12477 la giurisprudenza ha abbandonato la configurazione come “oggettiva” della responsabilità della banca negoziatrice, che prescindeva da qualsiasi profilo di colpa, predicata da alcune pronunzie precedenti (per tutte si ricorda Cass. n. 3405/16), affermando che la banca è ammessa a fornire la prova di avere adempiuto ai propri obblighi con la diligenza qualificata dell'operatore bancario, esigibile secondo la previsione di cui al secondo comma dell'art. 1176 c.c. (sul punto: Cass. Sez. Un. 21 maggio 2018 n. 12477).

Si conferma quindi il consolidato orientamento –inaugurato da Cass. Sez. Un. 26 giugno 2007 n. 14712, che, abbandonando la più risalente corrente di pensiero che collocava la responsabilità della banca negoziatrice nell'ambito extracontrattuale in ragione della “sostituzione” di questa alla banca trattaria nel servizio d'incasso ex art. 43 Legge Assegno (si risale a Cass. 9 febbraio 1999, n. 1087 e a Cass. 20 settembre 2000, n. 12425), attribuisce ormai univocamente natura contrattuale all'anzidetta responsabilità.

L'ambito in cui quest'ultima si colloca è dunque quello del “contatto sociale” qualificato, ossia quella forma di responsabilità che pur non trovando origine in un contratto tra le parti (non sussistendo un rapporto contrattuale tra il traente di un assegno bancario o l'ordinante di un assegno circolare e la banca dove gli anzidetti titoli possano essere negoziati), riposa sull'esistenza di un rapporto qualificato tra le stesse che fa sì che a carico di una di esse –o di entrambe- possano esigersi obblighi di comportamento a contenuto qualificato: nel caso che ci occupa, da parte della banca negoziatrice la diligenza specifica del “bonus argentarius” da espletarsi sia nella verifica della regolarità del titolo (assenza di abrasioni, cancellature, alterazioni, ecc.), sia nella scrupolosa identificazione della persona che il titolo stesso pone all'incasso. E ciò in special modo se le circostanze che si accompagnano all'operazione possano destare elementi di sospetto, come, per esempio, che il presentatore non sia cliente della banca e vi compia come prima operazione proprio quella d'incasso, che richieda l'immediata monetizzazione del controvalore, che i documenti d'identificazione presentino a loro volta aspetti d'irregolarità, ecc.

Sotto questo profilo, sia pure ermeticamente collocandosi nella scia degli immediati precedenti di legittimità e di merito (in argomento si segnala la dettagliata analisi di Corte Appello Milano, 6 ottobre 2020, n. 2486), si ribadisce che la qualificata diligenza non può dirsi adoperata laddove la banca si limiti alla constatazione di un'apparente regolarità di un solo documento identificativo del presentatore, potendosi al contrario esigersi che l'identificazione di costui avvenga mediante l'esibizione di più di un documento ed addirittura mediante lo svolgimento di verifiche presso i competenti uffici anagrafici.

Con riferimento all'invocato –dalla parte resistente- concorso di colpa del mittente per avere utilizzato lo strumento della posta ordinaria per l'invio del titolo, la pronuncia in commento, che dà atto di averne atteso l'enunciazione, richiama i principi di diritto affermati nelle sentenze “gemelle” delle Sezioni Unite del 26 maggio 2020 n. 9769 e 9770, secondo cui è innegabile che “le modalità prescelte per la trasmissione del titolo possano spiegare un'efficienza causale ai fini della riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato”: secondo i generali principi in materia di nesso causale (equivalenza delle cause, causalità adeguata, causalità efficiente) afferma il Supremo Collegio che se è vero che l'alterazione documentale (del titolo o del documento identificativo) costituisce elemento realizzativo necessario per l'azione criminosa, purtuttavia il possesso materiale del titolo da parte di persona non legittimata integra l'antefatto che funge da condicio sine qua non.

Antefatto che, secondo la Corte, si determina a cagione della “consapevole accettazione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini della valutazione della causa dell'evento dannoso”, e ciò perché nell'optare per l'inoltro del titolo di credito a mezzo posta ordinaria il mittente si espone volontariamente ad un rischio superiore alla soglia di normalità, contribuendo così a produrre un segmento della catena causale che conduce all'evento dannoso.

L'ultimo aspetto sul quale si sofferma la pronuncia in esame è quello relativo alla necessità o meno dell'esecuzione di un nuovo pagamento in favore del reale beneficiario ai fini del sorgere dell'obbligazione risarcitoria.

Conformandosi al precedente di Cass. 20911/18 ed alle Sezioni Unite “gemelle” del maggio 2020 (n. 9769 e 9770), la Corte conclude per l'irrilevanza della ripetizione del pagamento in favore dell'effettivo beneficiario –e dunque della irrilevanza che nel corso del giudizio di merito non ne venga fornita la prova-, considerando che la mera circostanza della diminuzione della provvista nel patrimonio del solvens senza che sia stata estinta l'obbligazione verso l'avente diritto costituisce di per sé danno risarcibile.

Osservazioni

La pronunzia in commento si inserisce in un alveo già percorso dalla giurisprudenza di legittimità, in una materia che non ha mancato di suscitare contrasti giurisprudenziali, tanto da richiedere due interventi delle Sezioni Unite solamente negli ultimi due anni (e tralasciando la pronunzia del 2007 delle stesse Sezioni, avente ad oggetto la natura della responsabilità).

Preso atto dunque del consolidarsi di principi quali l'esclusione di una inconcepibile responsabilità oggettiva in capo all'istituto negoziatore, cui è riconosciuta la facoltà di fornire la prova liberatoria relativa alla diligenza qualificata impiegata, ciò che rileva nella sentenza in esame è la conferma dei principi che attengono al possibile concorso di colpa del danneggiato, mittente del titolo, nonché alla superfluità della prova della reiterazione del pagamento per la configurazione di un danno risarcibile.

Quanto al primo punto, rinviando alle accurate considerazioni delle Sezioni Unite del 2020 in tema di nesso causale, non può che condividersi la constatazione secondo cui le regole di prudenza comportamentale debbono adeguarsi al comune sentire di una comunità in un dato momento storico, cosicché, potendosi optare per l'utilizzo di mezzi ben più sicuri per il trasferimento di valori, appare una ingiustificata sovraesposizione al rischio l'opzione dell'inoltro a mezzo posta ordinaria.

Meno convincente appare invece la conclusione circa l'irrilevanza di un secondo pagamento perché possa ritenersi venuto ad esistenza un danno risarcibile. Come già evidenziato, va dato atto che la decisione si conforma ai costanti precedenti delle Sezioni semplici ed Unite già consolidatisi. Cionondimeno, se è certo, come costantemente affermato, che “la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di chi non era legittimato non è liberata dalla originaria obbligazione finché non paghi al prenditore esattamente individuato”, pare che non possa questionarsi circa la constatazione che un'effettiva diminuzione patrimoniale in danno dell'obbligato si produca solamente nel momento dell'esecuzione del pagamento a favore dell'effettivo avente diritto. Sul punto, argomentando in contrario, la costante giurisprudenza afferma che il semplice pagamento in favore di chi non sia legittimato produce la corrispondente diminuzione patrimoniale per il solvens, senza l'effetto liberatorio della sua obbligazione, determinando per ciò solo l'esistenza di un danno risarcibile.

Riferimenti
  • Natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice per il pagamento di assegno a soggetto non legittimato, in RIDARE.it, a cura della Redazione Scientifica
  • DOLMETTA A.A., Assegno non trasferibile e “responsabilità” della banca nel sistema dei servizi di pagamento, in Riv. dir. civ., 2016
  • GIORGETTI M. – NADIN S., La responsabilità contrattuale della banca negoziatrice del titolo: obbligo di controllo ed accertamento di identità, in RIDARE.it
  • CLARIS APPIANI F., La responsabilità da contatto sociale, in RIDARE.it
  • FRANZONI M., Il contatto sociale non vale solo per il medico, in Resp. Civ. e Previd. 2011
  • LAURINI G., I titoli di credito, Giuffré Ed., 2009

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.