Il Decreto Fisco sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: rafforzare il sistema informativo e potenziare la vigilanza
26 Ottobre 2021
Per contrastare l'incremento degli infortuni sul lavoro, anche mortali, verificatisi con la ripresa dell'attività lavorativa nei luoghi di lavoro dopo il periodo di lockdown imposto a causa della pandemia da Sars-Cov- 2, il Governo ha introdotto delle modifiche al testo unico di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008), per potenziare l'attività di controllo e di vigilanza (art. 13, d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, pubblicato sulla G.U. 21 ottobre 2021, n. 252).
In particolare, il Governo ha inteso rafforzare il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), prevedendo una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute, riguardo il quadro produttivo e occupazionale, tenendo conto dei settori di attività, delle dimensioni, della consistenza e qualificazione delle imprese e delle dinamiche occupazionali, il quadro dei rischi generato dalla elaborazione di dati personali e giudiziari, anche in un'ottica di genere, il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, contenente i dati su infortuni e malattie professionali, eventi morbosi e mortali classificati per settore di attività (art. 8, d.lgs. n. 81/2008).
L'attività di vigilanza, finora svolta dalle ASL, viene affidata anche all'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), a cui in precedenza era stata assegnata essenzialmente quella nel settore delle costruzioni edili o di genio civile (art. 13, d.lgs. n. 81/2008). Per rendere la vigilanza più incisiva viene favorito un maggior coordinamento di ASL e INL per l'attività svolta a livello provinciale.
Il Governo, poi, sostituisce il testo della norma che regola il potere di sospensione per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (art. 14, d.lgs. n. 81/2008), attribuendolo pure agli ispettori dell'INL, i quali la dispongono quando riscontrano “che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I” (art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008), anch'esso sostituito con la previsione per la prima volta degli importi delle somme aggiuntive dovute per ottenere la revoca della sospensione inflitta (art. 14, comma 9, lett. e), d.lgs. n. 81/2008).
Infine, il Governo introduce modifiche alla norma che disciplina i compiti degli organismi paritetici (art. 51, d.lgs. n. 81/2008) e alle notifiche preliminari richieste in presenza di cantieri temporanei e mobili, le quali verranno raccolte in un'apposita banca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 99, d.lgs. n. 81/2008). |