Lo stato di degrado rende necessaria la manutenzione: niente risarcimento per il locale adiacente oscurato dai ponteggi
08 Novembre 2021
La vicenda. La società ricorrente gestisce un ristorante-bar ubicato nell'area della Darsena in Milano. Il Comune accoglieva di occupazione del suolo pubblico per la collocazione di un ponteggio, per lo svolgimento i lavori di manutenzione ordinaria delle facciate e di rifacimento del manto di copertura di un immobile adiacente all'esercizio gestito dalla ricorrente, presentata dal Condominio. Il Condominio ed il Comune di Milano si costituivano in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso. Il Tribunale respingeva la domanda cautelare. E nel frattempo il Condominio ultimava i lavori, ed alla scadenza prevista rimuoveva i ponteggi, mentre il Comune rilasciava in favore della ricorrente una concessione per l'occupazione suolo pubblico per tavoli, sedie, fioriere e faretti, nell'area oggetto del provvedimento impugnato nel presente giudizio. Con ricorso la ricorrente adiva il Condominio ed il Comune davanti il Tribunale chiedendo il risarcimento dei danni subiti, e il Giudice ne dichiarava la sospensione, fino alla definizione della controversia pendente al TA.R. La causa veniva trattenuta in giudizio.
No al risarcimento se lo stato di degrado rende necessario l'avvio dei lavori di manutenzione. Come ben ribadito dal TAR, il «recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici, sono valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell'incolumità pubblica» - dovendo pertanto - «provvedere alla custodia, alla manutenzione e al decoro degli stessi». Con riferimento al caso di specie, al momento di emanazione del provvedimento impugnato, lo stato di forte degrado in cui si trovava il Condominio controinteressato (che la ricorrente non ha smentito) ha reso necessario l'avvio dei lavori di manutenzione. L'occupazione di suolo pubblico, infatti, può essere vietata per motivi di interesse generale, per contrasto con disposizioni normative, o per eventuali prescrizioni, a tutela di interessi pubblicistici, in questo caso, correttamente tutelati dal provvedimento impugnato. L'istante, inoltre, ritiene che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto salvaguardare il suo “diritto di affaccio”, evitando l'oscuramento del locale, muovendo tuttavia dall'errata premessa, secondo cui, la disposizione ivi contenuta, che fa salvi i diritti dei terzi, sarebbe una «mera clausola di stile». Per giurisprudenza costante, «l'esistenza di un'autorizzazione che faccia salvi i diritti dei terzi, esplica infatti i suoi effetti solo nel rapporto tra la pubblica amministrazione ed il richiedente, essendo invece priva di rilevanza tra privati, suscettibili ad essere tutelati mediante il ricorso ai rimedi civilistici, con la proposizione di un'azione risarcitoria, o la riduzione in pristino». La stessa società ricorrente, sostiene infatti che il Condominio avrebbe tratto un vantaggio, in suo danno, dallo sfruttamento, a fini pubblicitari, dagli spazi occupati dai ponteggi, «ciò che attiene tuttavia all'eventuale lesione di un suo diritto soggettivo, esulando conseguentemente dalla giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quello ordinario». Gli interessi collettivi alla messa in sicurezza e al mantenimento del decoro degli immobili, prevalgono su quelli commerciali della società ricorrente, peraltro solo parzialmente compressi e solo per un determinato periodo. In conclusione, il ricorso va respinto.
Fonte: dirittoegiustizia.it |