Nuovo anno scolastico e congedo parentale Covid-19
08 Novembre 2021
È possibile convertire i congedi parentali richiesti ex d.lgs. n. 151/2001 in ragione dell'infezione da Covid-19 del figlio ad inizio anno scolastico?
Relativamente al figlio infra-quattordicenne, l'art. 9 d.l. n. 146/2021 ha previsto la possibilità per il genitore dipendente - alternativamente all'altro genitore e fatto salvo quanto previsto al quinto comma – di astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente, in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell'ASL locale territorialmente competente.
Il comma terzo dell'articolo prefato dispone che gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 d.lgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del decreto legge (22 ottobre 2021) e durante i periodi di cui sopra, possono essere convertiti, a domanda dell'interessato, nel congedo di cui al medesimo art. 9, con diritto a un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata in base all'art. 23 (ad eccezione del comma secondo) del d.lgs. n. 151/2001, con riconoscimento anche della contribuzione figurativa.
Analoga possibilità è prevista ove il figlio abbia un'età compresa tra i 14 ed i 16 anni, ma senza diritto alla retribuzione o all'indennità suddetta, né contribuzione figurativa.
Si prescinde dall'età per il genitore di figlio con disabilità grave. |