Concessione in locazione di beni in uso civico, purché non ne sia alterata la qualità originaria
09 Novembre 2021
La vicenda. Tale principio è emerso ad esito di una controversia ove un soggetto privato, in qualità di conduttore, era stato condannato in primo e secondo grado, per grave inadempimento, al rilascio di un immobile che gli era stato concesso in locazione dall'Amministrazione dei beni demaniali del Comune presso cui era sito. Avverso tale condanna, il conduttore ricorreva in Cassazione eccependo la nullità del contratto di locazione in quanto relativo a un bene gravato da uso civico, per cui l'Amministrazione resistente, quale mero gestore, non avrebbe potuto porre in essere atti di disposizione o mutamenti di destinazione senza osservare l'apposito procedimento amministrativo autorizzatorio.
Atti dispositivi su beni ad uso civico. In parziale accoglimento del ricorso, la Cassazione riporta l'orientamento giurisprudenziale secondo cui può ritenersi legittimo il trasferimento a privati del godimento di beni in uso civico mediante atti di concessione amministrativa o mediante contratti di locazione. Ciò in base al rilievo che in tale ultima ipotesi si abbia predeterminazione della durata del rapporto e, almeno normalmente, l'assenza di riflessi negativi sul carattere originario dei suoli. Tuttavia, al di là di una indiscriminata e aprioristica legittimità pur in assenza di autorizzazione concessa ad esito di un procedimento amministrativo, la validità del contratto di locazione per il trasferimento di un bene ad uso civico, è subordinata al puntuale accertamento di due circostanze: a) che la destinazione concreta impressa al bene sia conforme all'esercizio dell'uso civico; b) che, ove sia diversa, la stessa sia comunque temporanea e tale da non determinare l'alterazione della qualità originaria del bene. Ebbene nella controversia in esame tale accertamento non risulta compiuto nemmeno implicitamente, per cui non si ritiene provata la conformità dell'atto dispositivo in questione ai suddetti limiti desumibili dalla legge, in particolare dall'art. 12 l. n. 1766/1927. Sulla base di ciò, la Corte di Cassazione cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello in diversa composizione affinché possa procedere all'accertamento sopra spiegato, ricordando che, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio, spetta alla parte che intende farlo valere dimostrarne la sussistenza in giudizio, con riferimento a tutti i requisiti che consentono di valutarne la conformità alla legge.
Fonte: dirittoegiustizia.it |