Rigetto istanze istruttorie: la parte ha l’onere di reiterarle in sede di precisazione delle conclusioni?

Redazione scientifica
12 Novembre 2021

La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono ritenersi abbandonate e non potranno essere proposte in sede d'impugnazione. Resta tuttavia salva la possibilità per il giudice di ritenere superata tale presunzione…

Nella pronuncia in esame la Corte ha affrontato la seguente questione: la mancata reiterazione in sede di conclusioni da parte del convenuto dell'istanza di ammissione di prova per testi nel giudizio di primo grado, già respinta dal giudice istruttore, comporta l'abbandono e di conseguenza l'inammissibilità della sua riproposizione in appello?

Sul punto, i giudici di legittimità richiamano l'orientamento costante secondo cui «la parte che si è vista rigettare le istanze istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni senza limitarsi a un generico richiamo dei precedenti scritti difensivi poiché, in tal caso, dette debbono considerarsi rinunciate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione» (Cass. civ., n. 5741/2019; Cass. civ., n. 15029/2019).

Tuttavia, la Corte, precisa, con un parziale

revirement

della propria posizione, che «resta salva la possibilità per il giudice di merito di ritenere

superata

tale

presunzione

qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o della connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi».

Tratto da:www.dirittoegiustizia.it

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