Rigetto istanze istruttorie: la parte ha l’onere di reiterarle in sede di precisazione delle conclusioni?
12 Novembre 2021
Nella pronuncia in esame la Corte ha affrontato la seguente questione: la mancata reiterazione in sede di conclusioni da parte del convenuto dell'istanza di ammissione di prova per testi nel giudizio di primo grado, già respinta dal giudice istruttore, comporta l'abbandono e di conseguenza l'inammissibilità della sua riproposizione in appello?
Sul punto, i giudici di legittimità richiamano l'orientamento costante secondo cui «la parte che si è vista rigettare le istanze istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni senza limitarsi a un generico richiamo dei precedenti scritti difensivi poiché, in tal caso, dette debbono considerarsi rinunciate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione» (Cass. civ., n. 5741/2019; Cass. civ., n. 15029/2019).
Tuttavia, la Corte, precisa, con un parziale revirementdella propria posizione, che «resta salva la possibilità per il giudice di merito di ritenere superatatale presunzionequalora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o della connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi».
Tratto da:www.dirittoegiustizia.it Bussole di inquadramentoPotrebbe interessarti |