Edilizia: agevolazioni fiscali. Le misure del governo per contrastare le frodi in materia di cessioni dei creditiFonte: DL 11 novembre 2021 n. 157
12 Novembre 2021
Estensione dell'obbligo del visto di conformità e della congruità. L'art. 1 del decreto in esame modifica alcuni commi degli artt. 119 e 121, d.l. n. 34/2020. In particolare, per gli interventi relativi al superbonus 110 per cento, viene esteso il visto di conformità anche per l'utilizzo diretto dell'agevolazione. Invero, nella nuova disposizione, il Governo ha previsto che in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità (art. 119, comma 11, d.l. n. 34/2020). Il nuovo comma 1-ter dell'art. 121 del d.l. n. 34/2020 prevede che per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1: il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti e dai responsabili dell'assistenza fiscale; i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13 -bis. L'obbligo per il visto di conformità viene inoltre esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al “superbonus al 110%".
Rafforzamento dei controlli preventivi. L'art. 2 del presente decreto legge, inoltre,prevede l'introduzione di un nuovo articolo al d.l. n. 34/2020 (122-bis). La nuova disposizione prevede che l'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 del d.l. n. 34/2020 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti: a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria; b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria; c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma. La citata disposizione ex art. 122-bis, prevede anche che se all'esito del controllo risultano confermati i citati rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi dei commi precedenti.
Controlli dell'Agenzia delle entrate. Infine, con l'art. 3 del presente decreto anti frode, viene razionalizzata e potenziata l'attività di accertamento e di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi ed ai contributi a fondo perduto. |