Blocco sfratti: legittimo, ma nessuna proroga oltre il 31 dicembre 2021
15 Novembre 2021
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le censure sollevate dai giudici dell'esecuzione dei Tribunali di Trieste e Savona, inerenti agli artt. 13, comma 13, d.l. 183/2020 (conv. in l. 21/2021), l'art. 40-quater, d.l. 41/2021 (conv. in l. 69/2021), atteso che «l'eccezionalità della pandemia da Covid-19 giustifica, nell'immediato e per un periodo limitato di tempo, la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (anche perché, in particolare, vi è stato da parte del legislatore, un progressivo aggiustamento del bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco, attraverso l'introduzione di “adeguati criteri selettivi”, che invece sono mancati nella parallela previsione della proroga della sospensione delle esecuzioni aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore)».
D'altra parte, però, «questa misura emergenziale è prevista fino al 31 dicembre 2021 e deve ritenersi senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale (art. 42, secondo comma, Cost.)».
Resta ferma in capo al legislatore, ove l'evolversi dell'emergenza epidemiologica lo richieda, «la possibilità di adottare altre misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato».
Tratto da: www.dirittoegiustizia.it Bussole di inquadramentoPotrebbe interessarti |