Trasferimento d'azienda e prosecuzione del rapporto di lavoro

15 Novembre 2021

La disciplina di cui all'art. 2112 c.c., postula che il complesso organizzato dei beni dell'impresa - nella sua identità obiettiva - sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione...

La disciplina di cui all'art. 2112 c.c., postula che il complesso organizzato dei beni dell'impresa - nella sua identità obiettiva - sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione.

Il trasferimento d'azienda è stato ritenuto configurabile in giurisprudenza anche in ipotesi di successione nell'appalto di un servizio, sempre che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità, e tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa.

Nel caso di specie, il giudice, accertato l'avvenuto trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., afferma che l'omessa prosecuzione del rapporto di lavoro con la ricorrente si connota come finalizzata a eludere la garanzia della continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della società subentrante.

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