Opposizione agli atti esecutivi: oneri di allegazione e prova a carico dell'opponente
16 Novembre 2021
Nell'ordinanza in esame la Corte ha esaminato il seguente quesito: in caso di opposizione agli atti esecutivi, il debitore può limitarsi a denunciare la violazione delle regole previste dal codice di rito per l'esercizio dell'azione esecutiva (nel caso di specie, l'omessa previa notificazione del titolo esecutivo), o è tenuto ad allegare e dimostrare un ulteriore e diverso concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa?
In proposito, i giudici hanno affermato che «tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e che la notificazione dell'atto di precetto sia preceduta dalla (o quantomeno, avvenga contestualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore, sono imposte specificatamente ed espressamente dalla legge negli artt. 474 e ss. c.p.c. e la loro mancata osservanza può essere fatta valere dal debitore con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. onde ottenere la dichiarazione di inefficacia dei relativi atti esecutivi o pre-esecutivi viziati, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state correttamente rispettate».
Del resto, ad ulteriore sostegno di quanto evidenziato, «non sarebbe di fatto neanche possibile immaginare ed individuare (anche solo in astratto) uno specifico pregiudizio per il debitore, ulteriore rispetto a quello consistente nella stessa mancata notificazione dello stesso titolo in forma esecutiva e, quindi, sarebbe impossibile pretendere che un siffatto ipotetico pregiudizio venga allegato in sede di opposizione agli atti esecutivi, a pena di inammissibilità (per difetto di interesse) dell'opposizione stessa».
Tratto da: www.dirittoegiustizia.it |