Danni subiti dal minore: l'azione risarcitoria dei genitori non necessita di autorizzazione da parte del Giudice Tutelare

Redazione Scientifica
17 Novembre 2021

In una causa per responsabilità professionale medica promossa dai genitori di una minorenne, il Tribunale ha chiarito che l'azione giudiziaria per il risarcimento dei danni (a differenza di un successivo eventuale accordo transattivo) non necessita di autorizzazione da parte del Giudice Tutelare, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione.

In una causa di risarcimento per responsabilità professionale medica, i genitori di una minorenne agiscono in giudizio nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia dodicenne, gravemente danneggiata.

Si costituisce la struttura sanitaria eccependo la carenza di legittimazione attiva dei genitori, in mancanza di preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare ad agire in giudizio per il ristoro dei danni subiti dalla figlia; a parere della convenuta, infatti, tale attività rientrerebbe nel novero degli atti di straordinaria amministrazione (necessitanti, per l'appunto di autorizzazione).

Il Giudice Tutelare di Lecco (dove la bimba risiede), successivamente - in via cautelativa - richiesto di autorizzazione da parte degli attori, dichiara il non luogo a procedere sulla richiesta, in quanto l'azione giudiziaria per il risarcimento dei danni (a differenza di un successivo eventuale accordo transattivo) non necessita di autorizzazione da parte del Giudice Tutelare, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione.

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