Sull’(in)ammissibilità della proposizione in giudizio del regolamento preventivo di giurisdizione

Redazione scientifica
18 Novembre 2021

Il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile in una controversia tra privati, ancorchè il giudice adito debba vagliare aspetti di pubblico interesse, disapplicare provvedimenti amministrativi, ovvero valutarne in via meramente incidentale la legittimità, in quanto, attesa l'estraneità della P.A. al giudizio, le suddette questioni attengono al merito e non alla giurisdizione.

La Corte di cassazione, nell'ordinanza in esame, ha valutato l'ammissibilità della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione in relazione ad una controversia tra privati riguardante la compravendita di un immobile frutto di abuso edilizio.

Nello specifico, a seguito della dichiarazione di nullità dell'atto di compravendita, l'alienante adiva il giudice civile assumendo che controparte continuava ad occupare l'immobile senza titolo e chiedendo la condanna di essa alla restituzione dell'immobile. Nella pendenza del processo civile, gli acquirenti depositavano ricorso per regolamento di giurisdizione, affermando che la giurisdizione apparteneva al giudice amministrativo, trattandosi di bene divenuto per legge di proprietà pubblica.

La S.C. ha affermato che «il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile in una controversia tra privati, ancorchè il giudice adito debba vagliare aspetti di pubblico interesse, disapplicare provvedimenti amministrativi, ovvero valutarne in via meramente incidentale la legittimità, in quanto, attesa l'estraneità della P.A. al giudizio, le suddette questioni attengono al merito e non alla giurisdizione» (Cass. civ., sez. un., nn. 13639/2011; 107/1999, 3385/2002).

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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