Anomalia del sistema di consultazione delle PEC: si determina la rimessione in termini?

Giuseppe Davide Giagnotti
19 Novembre 2021

L'eventuale anomalia del sistema informatico del destinatario, che gli impedisca di ricevere una PEC, di cui il mittente abbia tuttavia regolarmente ricevuto sia l'attestazione di accettazione che di consegna o peggio ancora che gli impedisca la sola consultazione, non è di per sé circostanza idonea a determinare la rimessione in termini.

Con l'ordinanza n. 33622, depositata l'11 novembre 2021, la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha affrontato il tema dell'idoneità della comunicazione di esecutività dello stato passivo a far decorrere il termine per la proposizione dell'opposizione.

Il fatto. L'origine della vicenda processuale scaturisce dalla proposizione, da parte di un creditore escluso, di un'opposizione allo stato passivo fallimentare.

Egli, in ossequio al disposto dell'art. 97 della Legge fallimentare, era stato informato della sua esclusione, con comunicazione del curatore fallimentare, che però non lo informava del suo diritto di proporre opposizione per il mancato accoglimento della domanda, come previsto dalla medesima norma.

L'opposizione, proposta tardivamente, veniva dichiarata inammissibile, con decreto tribunalizio, avverso il quale il creditore escluso proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo l'inidoneità della comunicazione del curatore, a far decorrere il termine per la proposizione dell'opposizione, proprio in ragione della mancanza di tale informazione.

Lamentava, inoltre, la mancata rimessione in termini, da parte del giudice di legittimità, nonostante il verificarsi di un'anomalia del sistema di consultazione delle PEC, che gli aveva impedito di venire tempestivamente a conoscenza della detta comunicazione.

Tale circostanza, a detta del ricorrente, si sarebbe dovuta considerare come causa non imputabile, idonea alla concessione della rimessione in termini.

La comunicazione del curatore fallimentare. La Suprema Corte ha voluto innanzitutto chiarire che la verifica dello stato passivo è un procedimento con natura contenziosa, nel quale si istaura un contraddittorio collettivo, esteso a tutti i creditori partecipanti, che hanno interesse a conoscere l'esito sia della propria domanda, che di quelle dei concorrenti, che sono portatori di un diritto potenzialmente alternativo o limitativo del proprio.

La comunicazione della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, inviata dal curatore fallimentare a tutti i creditori, compresi gli esclusi, deve contenere l'informazione del diritto a proporre opposizione al mancato accoglimento delle domande di insinuazione al passivo.

Tale comunicazione è idonea a far decorrere il termine perentorio di 30 giorni per la proposizione dell'opposizione.

Precisa la Corte che, sebbene l'art. 97 della Legge fallimentare include detta informazione nel contenuto della comunicazione del curatore, essa non è però da ritenersi prevista a pena di nullità, con la conseguenza che la sua eventuale omissione non rende la comunicazione inidonea a far decorrere il detto termine.

La ratio di questa previsione sta nel fatto che, come opportunamente rilevato dalla Corte, non è la comunicazione a determinare l'attribuzione della titolarità del diritto di opposizione, ma piuttosto la legge, che opera indipendentemente dal fatto che il creditore ne sia stato informato.

Niente rimessione in termini se c'è un'interruzione nella consultazione della PEC. L'ulteriore aspetto, considerato dalla Corte, concerne il rapporto fra la mancata ricezione o lettura delle comunicazioni a mezzo PEC e l'eventuale rimessione in termini.

Quest'ultima è la facoltà, concessa alla parte che dimostri di essere incorsa in decadenze, per cause di forza maggiore o per inadeguatezza dello stesso termine perentorio, di poter compiere quelle attività processuali, che gli sarebbero altrimenti precluse.

L'eventuale anomalia del sistema informatico del destinatario, che gli impedisca di ricevere una PEC, di cui il mittente abbia tuttavia regolarmente ricevuto sia l'attestazione di accettazione che di consegna o peggio ancora che gli impedisca la sola consultazione, non è di per sé circostanza idonea a determinare la rimessione in termini.

Infatti, secondo la Corte, incombe sullo stesso destinatario l'onere di verificare e di adoperarsi per garantire il corretto funzionamento del proprio sistema informatico e della propria casella pec, soprattutto ove le eventuali anomalie potevano essere facilmente individuate, da parte di un soggetto mediamente diligente.

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