Vizi della vocatio in ius e sanatoria per effetto della costituzione del convenuto anche in caso di contumacia dell'attore
22 Novembre 2021
Massima
Qualora dall'atto di citazione emerga l'equivoca e contraddittoria indicazione di due diversi giudici chiamati a pronunciarsi sulla domanda (nella specie per essere stato l'atto di citazione indirizzato ad un ufficio giudiziario, mentre conteneva l'invito al convenuto a comparire davanti ad un giudice diverso), determinandosi assoluta incertezza sul giudice effettivamente adito, si verifica, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., nullità della citazione stessa, la quale è tuttavia sanabile a seguito della costituzione del convenuto alla prima udienza anche nel caso in cui il giudizio sia stato iscritto a ruolo dal convenuto stesso e non dall'attore, rimasto contumace. Il caso
In giudizio di risarcimento del danno relativo ad un incidente stradale, l'attore evocava in giudizio il convenuto davanti al Giudice di Pace di un luogo diverso da quello indicato nell'intestazione dell'atto di citazione. Lo stesso attore, poi, non iscriveva a ruolo la causa, a causa della pendenza di trattative per il bonario componimento della lite; fallite queste ultime, l'attore procedeva alla notificazione di un secondo atto di citazione con la stessa contraddittoria evocazione in ius, manifestando l'intenzione di rinunciare al primo giudizio non iscritto a ruolo. Nel frattempo parte convenuta iscriveva a ruolo il primo giudizio e in esso eccepiva la nullità della citazione per vizi della vocatio in ius, chiedendo altresì la declaratoria della responsabilità del sinistro in capo all'attore nel frattempo dichiarato contumace. Accolta la domanda dal giudice adito per primo, l'attore soccombente interponeva appello avverso la relativa sentenza, denunciando la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio e della conseguente sentenza. Il Tribunale adito, tuttavia, rigettava il gravame, osservando come la nullità della vocatio in ius dovesse ritenersi sanata dall'iscrizione a ruolo e dalla contestuale costituzione in giudizio del convenuto, mentre nessun valore poteva attribuirsi alla rinuncia agli atti posta in essere dall'attore, dal momento che non era stata accettata dalla controparte. Avverso tale sentenza l'attore proponeva ricorso per cassazione. La questione
Con un unico motivo di ricorso, il soccombente sostiene l'errore del giudice d'appello per aver ritenuto applicabile il principio della sanatoria degli atti processuali nulli in assenza di iscrizione a ruolo da parte dell'attore rimasto contumace, sostenendo al contrario che l'operatività del meccanismo di sanatoria di cui all'art. 164, comma 3, c.p.c. scatti solo nell'ipotesi in cui, in presenza di un vizio nella citazione introduttiva, l'attore iscriva la causa a ruolo davanti ad uno dei diversi giudici indicati nell'atto introduttivo e, nel giudizio così instaurato, il convenuto si costituisca così sanando la nullità che l'indeterminatezza dell'atto aveva generato. Le soluzioni giuridiche
La Terza sezione della Cassazione, con la sentenza in commento, rigetta il ricorso. Premesso che l'equivoca e contraddittoria indicazione di due diversi giudici chiamati a pronunciarsi sulla domanda, determinando assoluta incertezza sul giudice effettivamente adito, cagiona senza alcun dubbio la nullità della citazione stessa, afferma la Cassazione che il meccanismo di sanatoria per effetto della costituzione tempestiva del convenuto opera anche nel caso di contumacia dell'attore, laddove il convenuto, superando la causa di nullità, sia costituito ed abbia iscritto lui stesso la causa a ruolo. Osservazioni
Com'è noto, la nullità di citazione per vizi attinenti alla vocatio in ius consegue all'incertezza intorno ad alcuno dei requisiti formali della citazione il cui scopo è di rendere possibile al convenuto di costituirsi tempestivamente proponendo le proprie difese in causa. Per tale motivo la nullità consegue solo all'omissione od all'incertezza assoluta degli elementi di cui all'art. 163, nn. 1, 2, 3 e 7, c.p.c. Quanto all'omessa o assolutamente incerta indicazione del giudice adito, secondo l'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità tale vizio sussiste se nell'intestazione dell'atto è stato indicato un ufficio giudiziario e nell'invito a comparire ne è indicato un altro (così, con riguardo all'atto di appello, Cass. civ., 24 aprile 2013, n. 10025) ovvero se l'indicazione dell'autorità giudiziaria è presente nell'originale ma non nella copia notificata (Cass. civ., 6 ottobre 2006, n. 21555). In tali ipotesi, la nullità è sanata dalla costituzione del convenuto con effetto retroattivo, avendo l'atto di citazione dimostrato di aver raggiunto il suo scopo, dal momento che l'imperfezione dell'atto impedisce al convenuto di avere conoscenza del processo e di predisporre le proprie difese. È dubbio se la sanatoria della citazione con effetto retroattivo consegua alla costituzione del convenuto entro la prima udienza o si abbia anche in caso di costituzione tardiva del convenuto. A tal proposito l'art. 164 c.p.c. va coordinato con l'art. 294 c.p.c., che prevede che il convenuto tardivamente costituito non può essere rimesso in termini se la nullità della citazione abbia comunque consentito di avere conoscenza del processo. Ciò spinge per parte della dottrina ad affermare che il fatto materiale della notizia di pendenza del giudizio si configuri come raggiungimento dello scopo, anche in assenza di tempestiva costituzione, confermando la regola di piena irrilevanza del vizio (Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2006, 231 ss.; Olivieri, La rimessione al primo giudice nell'appello civile, Napoli, 1999, 410). Secondo altra opinione, invece, solo la costituzione tempestiva conferma l'irrilevanza della nullità, perché altrimenti non si avrebbe alcuna certezza circa il momento in cui la conoscenza del processo sia stata eventualmente acquisita altrove (Balena, Elementi di diritto processuale civile, II, Bari, 2019, 51; De Santis, La rimessione in termini nel processo civile, Torino, 1996, 122): si dovrebbe quindi distinguere tra semplice sanatoria, che consente la prosecuzione del processo ed impedisce l'ulteriore propagazione della nullità ad atti successivi (rappresentata dalla costituzione tardiva) e vera e propria convalidazione oggettiva per raggiungimento dello scopo, che priva invece di ogni rilevanza l'originario vizio (rappresentata dalla costituzione tempestiva). Sennonché, la costituzione tardiva conseguente alla nullità di citazione, non contemplata dall'art. 164, è presa esplicitamente in considerazione dall'art. 294 c.p.c.: se dunque le decadenze avveratesi in corso di causa restano ferme, quando il contumace non fornisce la prova richiesta, il contraddittorio è regolarmente costituito nonostante la nullità di citazione. Considerando le varie cause di nullità, è evidente che la mancata conoscenza del processo non potrà mai essere dimostratanei casi in cui l'atto di citazione è nullo per vizi attinenti alla vocatio in ius, salvo le ipotesi eccezionali di violazione dei termini di comparizione di cui all'art. 163-bis e (probabilmente) di mancata indicazione della data della prima udienza (Gasperini, Ancora sui poteri del giudice d'appello in caso di nullità della citazione di primo grado per vizi c.d. «processuali», in GC, 2000, I, 113). Dunque, il convenuto è sempre tenuto a costituirsi non potendosi ravvisare dal combinato disposto degli artt. 164 e 294 c.p.c. alcun «diritto» o legittima aspettativa che autorizzi il convenuto a «stare alla finestra» profittando dell'errore dell'attore ed eventualmente del giudice che non rilevi il vizio, per scegliere secundum eventum litis il momento più opportuno per intervenire nel corso della trattazione (Olivieri, La rimessione al primo giudice, cit., 420) e chiedere l'annullamento dell'intero processo. L'attuale testo dell'art. 164 supera così tutti i problemi che erano sorti nella vigenza del «vecchio» testo dell'art. 164, prima della Novella del 1990, il quale prevedeva senz'alcuna distinzione la possibile sanatoria della nullità di citazione con mera efficacia ex nunc o irretroattiva, senza distinguere tra vizi della vocatio in ius e vizi della editio actionis, nonostante la profonda diversità di scopi e struttura all'interno dell'atto di citazione tra elementi attinenti all'uno e all'altro aspetto. Come osservato dalla più attenta dottrina, infatti, gli elementi della vocatio in ius, in quanto finalizzati a consentire al convenuto di costituirsi e di comparire all'udienza, potevano certo dirsi sanati dalla costituzione, non potendo assolutamente influire sugli elementi della citazione contenenti la proposizione della domanda giudiziale e di conseguenza sulla validità del processo. Proprio la formulazione dell'art. 164 c.p.c., come introdotta nel 1990, conferma quanto appena affermato, prevedendo espressamente l'efficacia retroattiva della sanatoria con riguardo ai vizi della vocatio in ius. Se ciò è vero, allora, non si può dubitare che, come affermato dalla sentenza in epigrafe, «l'evenienza dell'iscrizione a ruolo e costituzione del convenuto davanti ad uno dei due uffici determini una situazione di sanatoria della nullità»; né, d'altronde, la contumacia dell'attore può dirsi ostativa alla produzione di tale effetto, essendo onere della parte attrice controllare che il giudizio da essa introdotto ma non iscritto a ruolo sia ancora effettivamente pendente per effetto dell'atto di impulso della controparte. Ciò è quanto si desume a contrario dall'art. 171 c.p.c. il quale dispone che se nessuna delle parti si costituisce nei termini si applica l'art. 309 c.p.c.: dunque, ove l'attore non abbia rispettato il termine di costituzione, il processo deve essere obbligatoriamente cancellato dal ruolo laddove il convenuto non si costituisca, salvo che questi non ritenga a sua volta di dare impulso alla causa, costituendosi tempestivamente o tardivamente, scegliendo in tale ultimo caso di soggiacere alle eventuali preclusioni già maturate a suo carico. Riferimenti
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