Il controllo del giudice sulle clausole vessatorie non è ammesso nell'opposizione all'esecuzione
23 Novembre 2021
Massima
In sede di opposizione all'esecuzione assumono rilievo soltanto le questioni attinenti al diritto del creditore di procedere in executivis sulla base di un titolo formalmente valido ed in assenza di cause sopravvenute di inefficacia, senza che possano venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell'obbligazione anche ove gli stessi riguardino l'invalidità di una clausola vessatoria dedotta dal debitore/consumatore. Il caso
In una procedura esecutiva immobiliare fondata su un decreto ingiuntivo il debitore esecutato proponeva opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. A fronte del rigetto dell'istanza di sospensione, lo stesso debitore interponeva reclamo al collegio lamentando la nullità delle fideiussioni che aveva rilasciato in favore della Banca creditrice per violazione della normativa antitrust in favore dei consumatori e assumendo di poter dedurre tale vizio in sede esecutiva, «attesi la sua rilevabilità d'ufficio ed il principio di derivazione comunitaria secondo cui la normativa dei singoli Stati deve prevedere un meccanismo di armonizzazione che nell'ambito del procedimento d'ingiunzione di pagamento o di quello di esecuzione dell'ingiunzione di pagamento che ha acquisito la caratteristica di cosa giudicata, attribuisca il potere in capo al Giudice di eseguire un controllo d'ufficio della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi». Con la pronuncia che si annota il Tribunale di Teramo ha disatteso il proposto reclamo. La questione
La principale questione processuale sottesa alla decisione che si annota è la possibilità per il debitore di dedurre in sede di opposizione all'esecuzione circostanze che afferiscano l'invalidità di un contratto perché contenente clausole abusive in danno dei consumatori e ciò anche ove, come nel caso concreto, in base al contratto il creditore abbia ottenuto un titolo esecutivo giudiziale. Le soluzioni giuridiche
La decisione che si annota ha rigettato il reclamo ritenendo corretto il ragionamento del giudice dell'esecuzione basato sul fumus boni juris di inammissibilità dell'opposizione proposta. In particolare, il Tribunale di Teramo si è ricondotto al consolidato principio per il quale, se la procedura esecutiva si svolga in forza di un titolo giudiziale, il debitore non può dedurre in sede di opposizione questioni che afferiscono alla sussistenza del diritto azionato, almeno ove antecedenti alla formazione del titolo stesso. Ciò in quanto nel processo civile opera, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., la regola generale della conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame. Pertanto nella fattispecie concreta il debitore avrebbe potuto e dovuto far valere le circostanze afferenti la dedotta invalidità dell'obbligazione fideiussoria in sede di opposizione contro il decreto ingiuntivo. La decisione in commento non si sottrae al confronto con la tesi dell'opponente, ben consapevole dei richiamati principi, per la quale gli stessi non sarebbero applicabili qualora venga dedotta una nullità derivante dalla normativa europea a protezione dei consumatori. Sotto tale profilo, il collegio sottolinea che la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea (resa in data 18 febbraio 2016, C-49/14), la quale ha risolto il quesito interpretativo alla stessa sottoposto nel senso che «La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev'essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non consente al giudice investito dell'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento di valutare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, ove l'autorità investita della domanda d'ingiunzione di pagamento non sia competente a procedere a una simile valutazione», era stata resa in una situazione non equiparabile a quella in esame. Invero, tale sentenza si riferiva, ricorda il Tribunale di Teramo, ad una peculiare procedura di ingiunzione prevista nel sistema processuale spagnolo che non contempla un previo vaglio del giudice rispetto all'emanazione del provvedimento monitorio, situazione che la Corte europea ha ritenuto in contrasto con la direttiva CE 93/13 a protezione dei consumatori proprio per l'assenza di un controllo del giudice, rilevando che «il consumatore, di fronte a un titolo esecutivo, potrebbe trovarsi nella situazione di non poter beneficiare, in nessuna fase del procedimento, della garanzia che venga compiuta una tale valutazione». Osservazioni
La soluzione alla quale è pervenuto il Tribunale di Teramo è da approvare. Nessun dubbio, infatti, sulla sussistenza del potere dell'autorità giudiziaria di rilevare d'ufficio l'invalidità delle clausole vessatorie nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori, a protezione di questi ultimi. Tuttavia, come ha correttamente osservato la decisione in commento, l'insussistenza di tale potere in capo al giudice dell'opposizione all'esecuzione fondata su un titolo giudiziale non vuol dire che il consumatore sia privo di tutela giurisdizionale rispetto alla clausola abusiva. Semplicemente, nel nostro sistema processuale, stante il principio della necessaria deducibilità solo in sede di impugnazione dei motivi volti a contestare un provvedimento giudiziario, il debitore avrebbe dovuto far valere le circostanze dalle quali assumeva derivare l'invalidità dell'obbligazione contratta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo (costituente il mezzo di contestazione del provvedimento monitorio). Peraltro, lo stesso giudice adito con ricorso per ingiunzione è tenuto ad effettuare, prima di emanare un decreto di accoglimento, un controllo sulla sussistenza della pretesa del creditore almeno per come emergente ex actis nella fase sommaria inaudita altera parte. Riferimenti
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