Anomalie nella consultazione della PEC e rimessione in termini
22 Novembre 2021
P.J. impugnava in sede di legittimità il decreto del Tribunale di Napoli dichiarativo dell'inammissibilità, per tardività, dell'opposizione ex art. 98 l. fall. da lui proposta contro la comunicazione di esecutività dello stato passivo.
Lamentava che il giudice non aveva concesso la rimessione in termini, nonostante «il verificarsi di un'anomalia nella configurazione di un pc», che aveva «prodotto l'assoluta impossibilità di lettura della citata comunicazione inoltrata via PEC» al difensore.
La Corte ha rigettato il ricorso, evidenziando che «l'istituto della rimessione in termini (…), il quale opera anche con riguardo al temine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà». (Cass. civ., n. 3340/2021; Cass. civ., sez. un., n. 2610/2021).
Va rimarcato, poi, «che per dare certezza legale della ricezione di una notificazione o comunicazione eseguita tramite PEC, basta la prova della “consegna telematica” dell'atto, non anche quello che il suo destinatario l'abbia effettivamente ricevuto e visualizzato sul suo computer».
Ne consegue che, nella specie, «la dedotta mancata/impossibilità di lettura dello stesso da parte del difensore per un asserito malfunzionamento del proprio sistema di computers, non può che essere imputabile a mancanza di diligenza del difensore» e non integra di per sé circostanza idonea a giustificare la rimessione in termini.
Tratto da: www.dirittoegiustizia.it |