Zona sismica da 4 a 3: vale l'asseverazione tardiva
23 Novembre 2021
Se le Regioni dispongono il passaggio di un Comune dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3, possono accedere al sismabonus e al Superbonus anche i soggetti in possesso di un titolo abilitativo che non hanno allegato l'asseverazione alla richiesta del predetto titolo o che non l'hanno presentata prima dell'inizio dei lavori, in quanto il Comune risultava ancora in zona sismica 4. Le agevolazioni valgono limitatamente alle spese sostenute dalla data in cui ha effetto il passaggio in zona sismica 3, a condizione che l'asseverazione sia allegata prima della fruizione del beneficio e cioè: - in caso di fruizione diretta del Superbonus, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui va riportata la detrazione; - in caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, prima dell'esercizio di tale opzione. Nel caso di specie, a luglio 2019 l'istante ha richiesto il permesso di costruire avente ad oggetto la demolizione e ricostruzione dell'edificio di cui è proprietario senza allegare l'asseverazione della classe di rischio sismico dell'edificio precedente l'intervento e di quella conseguibile a seguito dell'intervento progettato, in quanto il Comune in cui è ubicato l'immobile si trovava ancora in zona sismica 4. I lavori sono iniziati ad agosto 2020 e a marzo 2021 il Comune, a seguito di delibera della Giunta regionale, è passato dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3. L'istante può accedere al Superbonus per le spese sostenute successivamente alla data in cui ha effetto la suddetta delibera, a condizione che alleghi l'asseverazione prima della fruizione del beneficio fiscale.
Fonte: mementopiù.it |