IMU abitazione principale del nucleo familiare: la Cassazione detta le regole per l'esenzione
30 Novembre 2021
È noto che la disciplina dell'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Tuttavia, l'imposta per l'abitazione principale non è dovuta, ad eccezione del caso in cui si tratti di immobili di lusso. In base a quanto prescritto dalla vigente disciplina IMU, come novellata dal comma 741, lettera b) della Legge di bilancio 2020 (l. 160/2019), per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La disposizione in esame prevede, inoltre, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi nel territorio dello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale si applichino per un solo immobile, indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti il nucleo familiare. Lo scopo di tale norma è quello di evitare comportamenti elusivi in ordine all'applicazione delle agevolazioni per l'abitazione principale e, quindi, la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto al fine di impedire che, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso comune, ognuno di loro possa usufruire delle agevolazioni dettate per l'abitazione principale, non essendo ipotizzabile che due coniugi, a meno che non siano separati di fatto, risiedano e dimorino abitualmente in due case situate nel medesimo comune. Su questo argomento è intervenuta nuovamente la Corte, con la Cass. 17 giugno 2021 n. 17408, confermando una lettura restrittiva del dettato normativo che viene estesa anche al caso di abitazioni di due coniugi poste in comuni differenti, con la precisazione che un'unità immobiliare può essere riconosciuta quale abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del contribuente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla relativa detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel contribuente ed invece difetti nei suoi familiari. Secondo la Suprema Corte, il concetto di “abitazione principale” resta quello consolidatosi nel corso degli anni all'esito dell'evoluzione giurisprudenziale, secondo cui per residenza della famiglia deve intendersi il luogo di ubicazione della casa coniugale, perché questo luogo individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia. In tale luogo, in particolare, deve realizzarsi, con gli adattamenti resi necessari dalle esigenze lavorative di ciascun coniuge, l'obbligo di convivenza posto dall'art. 143 c.c. Costituisce, quindi, abitazione principale solo quella ove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato: 1) la residenza, accertabile tramite i registri dell'anagrafe; 2) la dimora abituale, ossia il luogo dove la famiglia abita la maggior parte dell'anno. Pertanto, nel caso in cui due coniugi non legalmente separati abbiano fissato la propria residenza anagrafica presso immobili localizzati in due comuni diversi, nessuno dei due potrà fruire dell'esenzione IMU prevista per l'abitazione principale. È opportuno tenere presente, inoltre, che con la recente Cass. 20 luglio 2021 n. 20686, la Corte ha confermato, seppure con riferimento all'imposta ICI, che l'agevolazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale prescinde dal dato formale della residenza anagrafica e attiene, invece, al dato fattuale dell'effettiva dimora del nucleo familiare del contribuente per cui la residenza anagrafica non è il requisito indispensabile, essendo ammessa per il contribuente la prova contraria. Pertanto, anche in un'ottica di continuità dei comuni principi ispiratori delle due normative di ICI e IMU, sembra che l'agevolazione per l'abitazione principale non sia preclusa nel caso in cui la residenza anagrafica del coniuge del contribuente sia fissata in un comune diverso da quello in cui è ubicata l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di entrambi i coniugi, pur rendendosi applicabile tale agevolazione per una sola abitazione riferibile ad un unico nucleo familiare. Tale circostanza è anche confermata dal dettato normativo di cui al già menzionato comma 741, che legittima l'agevolazione a favore di uno dei due coniugi nel caso di residenza anagrafica presso immobili differenti nell'ambito dello stesso comune.
Fonte: mementopiù |