Il danno da perdita del rapporto parentale va liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti

Redazione Scientifica
01 Dicembre 2021

Con la sentenza n. 33005, la Corte di Cassazione enuncia una serie di principi ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno avanzata dai congiunti per la morte di un parente cagionata da errore medico. Nello specifico, la Corte d'Appello osservava che i congiunti, pur avendo invocato l'applicazione delle tabelle di Milano, ne avevano omesso la produzione.

I parenti ricorrono in Cassazione, sostenendo che è sufficiente l'invocazione dell'applicazione delle tabelle milanesi senza obbligo di produzione delle stesse.

Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che:

  • ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto;
  • al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.

Pertanto, è necessario non solo che l'applicazione delle tabelle sia stata invocata nei gradi di merito, ma anche che «nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate» le tabelle siano state versate in atti, mediante deposito o riproduzione negli scritti difensionali (Cass. civ., n. 10579/2021).

Nel caso di specie dunque il danno non patrimoniale dovrà essere liquidato facendo applicazione non delle tabelle milanesi (le quali restano conformi a diritto salvo che per la liquidazione del danno da perdita di rapporto parentale), bensì di altre tabelle.

Per questi motivi, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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