Esperibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso sentenze (o ordinanze) emesse nel giudizio di revocazione

09 Dicembre 2021

Poiché a norma dell'art. 403 c.p.c. contro la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione cui era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione, qualora tale sentenza sia della Corte di cassazione, non è ammessa alcuna impugnazione; di conseguenza non è ammesso nemmeno il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
Massima

Poiché a norma dell'art. 403 c.p.c. contro la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione cui era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione, qualora tale sentenza sia della Corte di cassazione, non è ammessa alcuna impugnazione; di conseguenza non è ammesso nemmeno il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. esperibile soltanto contro provvedimenti di merito per i quali l'ordinamento non appresti altri mezzi di impugnazione.

Il caso

I ricorrenti proponevano ricorso straordinario per la cassazione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 16832/2018 che dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione dagli stessi proposto contro la sentenza n. 9922/2017; con controricorso resisteva il Comune di Ottaviano; il relatore formulava proposta di decisione, ex art. 380-bis c.p.c., nel senso della inammissibilità del ricorso.

La questione

E' noto come a norma dell'art. 403 c.p.c. la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non può essere a sua volta impugnata con questo mezzo. La ragione posta a base della previsione normativa è evitare che la definizione della controversia sia poi oggetto di contestazioni ripetute (Cass. civ., 20 aprile 2004, n. 7584). Contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione sono proponibili gli stessi mezzi di impugnazione cui era soggetta la sentenza revocata. Ne deriva che se la pronuncia di revocazione è relativa ad una sentenza di secondo grado l'impugnazione esperibile sarà il ricorso per cassazione. Si può impugnare anche la sentenza che rigetta l'istanza di revocazione e, in questa ipotesi è possibile con un unico atto proporre ricorso per cassazione, ovvero disporne la riunione se proposte separate impugnazioni (in giur. ad es. Cass. civ., 20 marzo 2009, n. 6878).

La questione oggetto della pronuncia in commento è relativa alla possibilità di esperire il ricorso straordinario in cassazione allorché la sentenza impugnata per revocazione sia una sentenza della stessa Corte. In realtà, come la stessa Corte dice, il divieto posto dall'art. 403 c.p.c. si deve ritenere senz'altro applicabile anche alle sentenze rese nel giudizio di revocazione delle decisioni della Suprema Corte ex artt. 391-bis, 4 e 5 comma e 391-ter c.p.c.

Le soluzioni giuridiche

Il divieto posto dall'art. 403 c.p.c. non è una novità del nostro ordinamento; basti ricordare che anche l'art. 509 del c.p.c. 1865 prevedeva analoga soluzione pur se la dottrina dell'epoca aveva più volte auspicato la sua abrogazione (per tutti Mortara, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, vol. IV, Milano, 1923, 313). La soluzione prescelta dalla Corte, in linea con alcuni suoi precedenti, è nel senso che le sentenze e le ordinanze pronunciate ex art. 380-bis c.p.c. dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non possono essere impugnate nuovamente per revocazione poiché non sono esperibili ulteriori mezzi ordinari di impugnazione, né contro le stesse si può proporre ricorso straordinario in cassazione dato che quest'ultimo è esperibile contro provvedimenti di merito che abbiano carattere decisorio e definitivo, quindi non altrimenti impugnabili. Inoltre, il principio di effettività del giudizio di cassazione, previsto dall'art. 111, comma 7, Cost., fa sì che il rimedio del ricorso straordinario in cassazione non sia utilizzabile allorché il controllo di legittimità sull'oggetto della controversia sia già stato svolto dalla Corte, perché in tal caso sulle esigenze poste alla base del rimedio in questione prevalgono le esigenze della ragionevole durata del processo (in tal senso ad es. Cass. civ., 18 ottobre 2009 n. 21019). La questione si intreccia con la natura del ricorso straordinario in Cassazione che, come è noto, è rimedio consentito solo contro i provvedimenti di merito che abbiano carattere decisorio e allorché l'ordinamento non appresti altri mezzi di impugnazione: la natura del rimedio previsto dall'art. 111 Cost. fa sì che esso non sia esperibile contro la sentenza impugnata per revocazione allorché la stessa sia una sentenza della Corte, contro la quale non è ammessa alcuna impugnazione.

Osservazioni

Nella vigenza del divieto posto dall'art. 403 c.p.c. la soluzione offerta dalla Corte è senz'altro condivisibile. Tuttavia va segnalato come vi siano nell'ordinamento segnali di possibile apertura verso un allentamento del divieto. Infatti sebbene l'art. 107, comma 2, c.p.a. preveda, nel processo amministrativo, lo stesso identico divieto, il Consiglio di Stato ammette nell'ambito del processo in questione alcune eccezioni. Ciò ad es. accade quando la domanda di revocazione sia dichiarata inammissibile per ragioni formali in realtà non esistenti come accade, ad es. quando la decisione nel senso della inammissibilità sia a sua volta fondata su un errore di fatto (Cons. Stato, sez. VI, 12 febbraio 2018, n. 871; Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 1996 n. 219; per approfondimenti si veda J. Polinari, Il divieto di revocatio revocationis secondo il Consiglio di Stato: la differenza tra “è vietato” e “è severamente vietato”, in www.diritto.it consultato in data 29 luglio 2021).

Resta da chiedersi se, in linea con quanto auspicava la dottrina nella vigenza del codice del 1865, si possa ipotizzare una abrogazione del divieto posto dall'art. 403 c.p.c. e una possibile rimeditazione del principio del divieto di revocatio revocationis.

Riferimenti

Per tutti in materia di revocazione si veda:

  • C. Consolo, La revocazione delle decisioni della Cassazione e la formazione del giudicato, Padova, 1989;
  • De Stefano, La revocazione, Milano, 1957;
  • Fazzalari, voce Revocazione (Diritto processuale civile), EdD, XL, 1989, 292 e ss.

In tema di ricorso straordinario in cassazione si veda:

  • R. Tiscini, Il ricorso straordinario in cassazione, Torino, 2005.

Per l'analisi della giurisprudenza amministrativa recente nel senso dell'allentamento del divieto si rinvia a:

  • J. Polinari, Il divieto di revocatio revocationis, cit. con ulteriori riferimenti.

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