Scadenza del termine per il pagamento del premio assicurativo e sospensione dell'efficacia del contratto
09 Dicembre 2021
L'odierna ricorrente, dopo aver stipulato un contratto di assicurazione contro il rischio di incendio di un immobile di sua proprietà e dopo il mancato ricevimento del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto da parte della compagnia assicuratrice (la quale eccepiva l'inoperatività della polizza a causa del mancato pagamento del premio, pagato poi in ritardo, mentre l'incendio in questione era avvenuto durante il periodo di sospensione della garanzia), censura la sentenza d'appello nella parte in cui riteneva che l'assicuratore, accettando il pagamento tardivo del premio, non avesse affatto rinunciato implicitamente alla sospensione della garanzia. in particolare, sostiene la ricorrente che, avendo l'assicuratore incassato il premio senza riserve, avrebbe per ciò solo tacitamente rinunciato alla sospensione dell'efficacia del contratto previsto dall'art. 1901 c.c..
Sul punto, occorre ribadire che nei contratti di assicurazione con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento delle rate successive alla prima, «l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, ai sensi dell'art. 1901 c.c., senza che rilevi l'accettazione, da parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo». Quest'ultimo, infatti, non costituisce una rinuncia da parte dell'assicuratore alla sospensione della garanzia assicurativa, «ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto. Di una "rinuncia" dell'assicuratore agli effetti della sospensione potrebbe parlarsi solo quando tale rinuncia avvenga in modo espresso o, se tacito, inequivoco».
Pertanto, nel caso in esame, non è condivisibile l'orientamento giurisprudenziale invocato dalla ricorrente, secondo cui, l'accettazione senza riserve del pagamento tardivo del premio da parte dell'assicuratore, «quando il rischio assicurato si sia già verificato, costituirebbe una tacita rinuncia ad avvalersi della sospensione di cui all'art. 1901 c.c.», posto che non è indennizzabile il sinistro avvenuto dopo lo spirare del termine previsto dall'art. 1901 c.c., «a nulla rilevando che l'assicuratore abbia accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio».
(Fonte: Diritto e Giustizia)
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