Sicurezza nelle discipline sportive invernali: importanti novità nel d.l. Infrastrutture
10 Dicembre 2021
Con legge 9 novembre 2021, n. 156 di conversione del decreto-legge “Infrastrutture” n. 121/2021, approvata giovedì 4 novembre in Senato e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2021, n. 26, il legislatore ha riordinato la materia collegata alla sicurezza nelle discipline sportive invernali. La novella entrerà in vigore dall'1 gennaio 2022 (art. 43-bis), data dalla quale è abrogata la legge 24 dicembre 2003, n. 363 (art. 43) ad eccezione degli articoli riguardanti le norme sulla copertura finanziaria: art. 5 co. 1 e 2, art. 7 co. 5 e art. 23.
L'articolato è composto da cinque capi e riprende, in gran parte, la normativa abrogata, implementando alcuni punti e inserendone di nuovi. Al Capo I, dedicato alla finalità e ambito di applicazione, l'art. 1 (Oggetto) chiarisce come la revisione e l'adeguamento delle norme sia finalizzato a garantire livelli di sicurezza più elevati e a rendere più ampia la partecipazione delle persone con disabilità. Segue l'art. 2 dedicato alle definizioni e quindi l'art. 3 che regolamenta il riparto della competenza legislativa della materia, tra Stato, regioni e provincie autonome. La norma riprende integralmente quanto l'art. 22 della legge abrogata già disponeva sul punto: in particolare, oltre ai richiami agli articoli della Costituzione, si specifica l'applicabilità del decreto anche alle regioni a statuto speciale, oltre che alle Province autonome di Trento e Bolzano. Il secondo Capo, comprende gli articoli da 4 a 16 e regolamenta le aree sciabili attrezzate; identifica gli obblighi dei gestori, le modalità di manutenzione delle piste e la segnaletica da posizionare; viene trattata la responsabilità civile dei gestori, così come le informazioni e la diffusione delle cautele finalizzate alla prevenzione degli infortuni. I predetti argomenti erano già tutti normati dalla legge del 2003.
Una novità, invece, è il contenuto degli articoli 5 (segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà), 6 (delimitazione delle piste da discesa), 7 (Delimitazione piste da fondo e altre piste), 8 (requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento), 9 (Personale operante nell'area sciabile attrezzabile) e 10 (Piste di allenamento). L'art. 5 suddivide nei colori blu, rosso e nero il tipo di pista, sia essa da discesa o da fondo, a seconda del grado di difficoltà; si specifica, inoltre, che le piste da slittino e parco giochi devono possedere le caratteristiche delle piste blu di discesa.
Interessante l'individuazione dei requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo, con richiamo alla necessità di identificazione di zone idrogeologicamente idonee, o comunque protette o vigilate; l'ultimo comma, inoltre, prevede la necessità di adozione di misure compensative da parte di gestori, nel caso di piste già utilizzate ma non rispondenti alle caratteristiche morfologiche richieste. L'articolo 9 indica il personale operante nell'area sciabile attrezzata, istituendo la figura del “direttore” eventualmente indicato dal gestore; la norma, inoltre, elenca gli obblighi delle predette figure, sintetizzabili in una diligente attività di custodia. L'art. 10, infine, è dedicato alle piste di allenamento da riservare all'attività agonistica dello sci o dello snowboard, ovvero alla pratica delle evoluzioni acrobatiche, con indicazioni sulla segnaletica e sulla legittimazione all'individuazione delle aree.
Appare utile segnalare come l'articolo 14, inerente gli obblighi del soccorso, in aggiunta a quanto già stabiliva la norma abrogata, preveda l'obbligo: dell'adozione di defibrillatori; del collegamento con le Centrali del 112; dell'individuazione di un'area per l'atterraggio dell'elicottero; dell'utilizzo dei dati per individuare le piste ad elevata frequenza di infortuni.
Passando al Capo III, questo è composto di 21 articoli (da 17 a 38) ed è deputato a stabilire le norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili. Oltre all'obbligo dell'utilizzo del casco protettivo per gli utenti che praticano lo sci alpino, lo snowboard, il telemark, la slitta e lo slittino di età inferiore ai diciotto anni (art. 17), si stabilisce l'obbligo di prudenza (art. 18) così da non costituire pericolo non solo per l'incolumità altrui, ma anche per la propria. Il comma di chiusura prevede che ogni sciatore debba tenere una velocità e un comportamento prudente, diligente, adeguato alle proprie capacità, alla segnaletica, alle prescrizioni di sicurezza, alle condizioni della pista e a quelle metereologiche, al traffico e alla visuale e all'attrezzatura utilizzata.
Gli articoli 19, 20 e 21 regolano la precedenza, il sorpasso e l'incrocio. Se da, un lato, si conferma che lo sciatore a monte deve stare attento a quello a valle, con facoltà di sorpasso purché vi sia una distanza tale da evitare intralci con lo sciatore sorpassato, dall'altro, agli incroci, non è più prevista la precedenza per chi proviene da destra. La novella, infatti, non prevede diritti di precedenza, bensì, unicamente, obblighi di attenzione reciproca. La regolamentazione dello stazionamento (art. 22) non introduce nulla di nuovo rispetto alla precedente normativa (fermarsi a bordo pista, non dietro a dossi ecc…) salvo prevedere l'obbligo di collocare la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile quando si sosta presso i rifugi. Viene confermato l'obbligo di soccorso (art. 23).
Le piste da sci non possono essere risalite/discese oltre che a piedi, con le racchette da neve o con ogni altro mezzo, salvo urgente necessità (art. 24); in ogni caso si deve procedere evitando rischi per la sicurezza degli sciatori e comunque mantenendosi il più possibile vicini alla palinatura che delimita il bordo pista. I mezzi meccanici (art. 25), salvo urgenza, non possono percorre la pista da sci negli orari di apertura e comunque hanno diritto di precedenza sugli sciatori.
Il concessionario e il gestore degli impianti, come in precedenza, non è responsabile per gli incidenti che si verificano nei percorsi fuori pista. La novella (art. 26) prevede anche l'obbligo di munirsi degli appositi strumenti elettronici che agevolano la ricerca dei sepolti dalla neve, oltre alla pala e alla sonda, per coloro che praticano attività escursionistica anche con racchette, in zone ove sussiste il rischio di valanghe. È previsto, inoltre, l'obbligo per i gestori di esporre quotidianamente i bollettini delle valanghe, con facoltà del gestore di destinare specifici percorsi per la pratica dello sci alpinismo. È fatto, altresì obbligo allo sciatore che intende percorrere piste con una pendenza superiore al 40 % di accedere solamente se in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche (art. 27). Viene sempre presunto il concorso di responsabilità (nella normativa abrogata si trattava di concorso di colpa) in caso di scontro tra sciatori (art. 28). Come in precedenza, i soggetti deputati al controllo, vigilanza e soccorso nelle località sciistiche sono: la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza (art. 29). Di rilievo, il nuovo obbligo per lo sciatore di possedere una copertura assicurativa per la responsabilità civile per danni causati a terzi (art. 30). Altrettanto importante la possibilità per gli organi di vigilanza, di eseguire accertamenti sugli sciatori al fine di verificare la violazione del divieto di abuso di bevande acoliche o di sostanze tossicologiche (art. 31). Al fine di qualificare sempre di più l'offerta turistica nel campo degli sport invernali, l'art. 32 definisce i parametri per la valutazione della qualità degli impianti, prevedendo cinque categorie.
Conclude il Capo III l'art. 33, dedicato al regime sanzionatorio. Il Capo IV, il penultimo, è composto di 5 articoli (dal 34 al 38) volti ad agevolare la pratica sportiva invernale alle persone con disabilità, suddividendole in tre categorie (art. 34) a seconda che queste siano in grado di sciare in piedi, ovvero seduti o necessitanti un accompagnatore; quest'ultimo da individuarsi (art. 35) tra maestri di sci specializzati o in altri operatori con idonea formazione. È previsto l'obbligo di utilizzo di una pettorina arancione per una più facile identificazione degli stessi e del loro accompagnatore (art. 36) oltre che l'uso del casco (art. 38) salvo incompatibilità. I disabili, sugli impianti di risalita, hanno diritto di precedenza (art. 37) ed in fase di discesa si deve prestare loro molta attenzione.
L'ultimo Capo, il V (articoli da 39 a 43-bis), concerne le disposizioni finali: art. 39 inerente l'estensione delle norme a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche; art. 40 sul termine di un anno alle regioni per l'adeguamento della loro normativa alle disposizioni di legge; art. 41 sulla rinegoziazione delle concessioni; art. 42 sulla necessità di invarianza finanziaria; art. 43 abrogazioni e art. 43-bis, come già precisato all'inizio di questa sintesi, sulla entrata in vigore della norma. |