Azioni esecutive plurime e abuso del mezzo di espropriazione

20 Dicembre 2021

Nella sentenza in commento, il Tribunale di Torre Annunziata si confronta con la problematica attinente alla possibilità per il creditore di più condebitori solidali di agire con distinte e parallele azioni espropriative avviate in forza del medesimo titolo esecutivo.
Massima

In tema di esecuzione forzata, non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene al divieto di abuso degli strumenti processuali il creditore di due o più debitori solidali che, in forza del medesimo titolo, intraprenda un'azione esecutiva nei confronti di uno di essi dopo aver ottenuto, nei confronti di un altro condebitore, un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., fintanto che quest'ultima non sia adempiuta dal terzo pignorato sino all'integrale concorrenza del credito azionato.

Il caso

Emessa ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c. in favore di un istituto di credito, il debitore dell'originaria espropriazione presso terzi proponeva opposizione all'esecuzione avverso di essa, deducendo di nulla dover corrispondere alla banca creditrice in quanto già pienamente soddisfatta; in via subordinata chiedeva, poi, preso atto dell'esistenza in favore della Banca creditrice di plurime ordinanze di assegnazione emanate per l'intero importo precettato, nonché dell'avvio di un'azione esecutiva immobiliare nei confronti di un altro condebitore, di disporre una congrua riduzione della somma da lui dovuta e per l'effetto di revocare o modificare l'ordinanza di assegnazione con rimodulazione del quantum debeatur.

La questione

Il giudice adìto viene così investito delle seguenti questioni: 1) se integri gli estremi dell'abuso dei mezzi di espropriazione la circostanza che il creditore di più condebitori solidali abbia azionato lo stesso titolo contemporaneamente nei confronti di più debitori; 2) se l'assegnazione di un credito, effettuata all'esito di un procedimento di espropriazione presso terzi, possa essere equiparata ad un pagamento.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Torre Annunziata dichiara inammissibile l'opposizione, osservando che l'adozione dell'ordinanza di assegnazione, determinando la conclusione del procedimento di espropriazione presso terzi, priva il debitore esecutato della legittimazione a proporre avverso la predetta ordinanza opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e ciò anche alla luce della circostanza che nel caso di specie non era invocabile la sussistenza della “causa non imputabile” del ritardo nella proposizione dell'opposizione, risultando dagli atti di causa che il debitore era ben consapevole della sussistenza di più procedimenti nei confronti dei vari condebitori solidali, per cui ben avrebbe potuto far valere all'interno del procedimento espropriativo ormai concluso le sue doglianze.

In ogni caso, l'opposizione, oltre che inammissibile, viene giudicata anche infondata.

Secondo le regole codicistiche in tema di solidarietà passiva delle obbligazioni, il creditore può avviare contemporaneamente l'azione esecutiva nei confronti di tutti condebitori solidali, con il solo obbligo di arrestare l'azione esecutiva successivamente intrapresa allorché il proprio credito abbia trovato integrale soddisfazione dal procedimento espropriativo precedente. È pertanto possibile, non costituendo la mera adozione dell'ordinanza di assegnazione adempimento dell'obbligazione portata in quel titolo, che il creditore prosegua l'azione esecutiva intrapresa nei confronti di uno dei condebitori dopo aver ottenuto un'ordinanza di assegnazione, potenzialmente satisfattiva, nei confronti di un altro co-obbligato.

Laddove ciò avvenga il debitore potrà opporsi al contemporaneo esperimento di plurime azioni esecutive, denunciando l'abuso dello strumento processuale, nonché la lesione dell'obbligo di correttezza e buona fede anche nell'eventuale fase patologica di una relazione contrattuale qualora tramite esse il creditore ottenga più di quanto a lui spettante. Difatti, l'emissione di un'ordinanza di assegnazione, sebbene di regola non precluda la possibilità di ottenerne altre in relazione allo stesso titolo, rende illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, allorché egli sia stato integralmente soddisfatto in forza di detto provvedimento e non deduca la mancata ottemperanza all'ordine di assegnazione da parte del suo destinatario.

Dunque, la decisione in commento, ribadito il principio che l'assegnazione dei crediti pignorati presso terzi, in quanto non immediatamente satisfattiva (anzi espressamente pronunciata "salvo esazione" – cfr. art. 553 c.p.c.) giammai può comportare l'estinzione del diritto del creditore che si verificherà soltanto allorché vi sia l'effettivo integrale pagamento, da parte del terzo pignorato, di tutte le somme assegnate, esclude che possa ritenersi illegittima l'iniziativa giudiziaria del creditore che abbia inteso munirsi di due (o più) distinte ordinanze di assegnazione, fermo restando che il detto creditore potrà, poi, materialmente e legittimamente incassare soltanto ciò che residua all'esito del pagamento delle somme di cui alla prima ordinanza di assegnazione.

Osservazioni

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza di assegnazione costituisce atto conclusivo del procedimento di espropriazione dei crediti (Cass. civ., 19 ottobre 2015, n. 21081); essa, inoltre, è inidonea a conseguire gli effetti del giudicato (Cass. civ., 17 ottobre 2014, n. 22050; Cass., 13 aprile 2012, n. 5895; in senso contrario si pone la giurisprudenza amministrativa, leggendosi nei repertori la massima per cui l'ordinanza di assegnazione di un credito emessa dal giudice civile nell'ambito di un processo di espropriazione presso terzi, in cui una pubblica amministrazione sia terzo debitore del debitore, è configurabile come provvedimento decisorio avente attitudine al giudicato: così TAR Sicilia, Palermo, 9 novembre 2018, n. 2305; TAR Lazio, Roma, 31 ottobre 2018, n. 10522; TAR Sicilia, Palermo, 10 gennaio 2018, n. 41. Analogamente, Cons. St. 30 gennaio 2017, n. 375 e Cons. St., Ad. Plen., 10 aprile 2012, n. 2, in Riv. dir. proc., 2012, 1350).

Per la giurisprudenza della Cassazione, dunque, l'ordinanza di assegnazione, pur costituendo titolo esecutivo ed essendo resa all'esito di un giudizio lato sensu cognitivo, non contiene alcun accertamento. Il potere valutativo del giudice dell'esecuzione consiste in una delibazione sommaria di fondatezza delle pretese creditorie; sicché, l'ordinanza è inidonea a «fare stato» (a formare la cosa giudicata), in quanto non resa nel corso di un processo di cognizione bensì solo funzionale all'emissione dell'atto esecutivo. Da tale premessa, la S.C. trae la conseguenza che l'assegnazione, quale ultimo atto della procedura espropriativa presso terzi, è contestabile esclusivamente (in quanto non revocabile o modificabile) con l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ., 25 febbraio 2016, n. 3712, in www.giustiziacivile.com, con nota di Lauropoli).

Correttamente, dunque, il Tribunale di Torre Annunziata ha escluso che il debitore possa proporre avverso l'ordinanza di assegnazione opposizione all'esecuzione per contestare il diritto del creditore di agire in executivis nei suoi confronti; invero, il creditore di due o più debitori solidali ben può instaurare una pluralità di procedure esecutive “parallele” a carico di ciascuno dei condebitori, fintanto che non abbia ottenuta l'integrale soddisfazione del credito, per cui non gli è preclusa la possibilità di munirsi di due distinte ordinanze di assegnazione, ciascuna nei confronti di un diverso condebitore solidale, restando quale unico limite invalicabile quello di non poter incassare in forza della seconda se non quanto sopravanzi dall'adempimento della prima, non potendo in alcun caso il creditore ottenere più dell'ammontare del suo credito.

A fronte dell'aggressione esecutiva del creditore al debitore non resta altro che avvalersi del rimedio di cui all'art. 483 c.p.c.,ai sensi del quale il giudice dell'esecuzione può «limitare l'espropriazione» al mezzo scelto dal creditore o, in mancanza, a quello determinato dal medesimo giudice. La ratio di tale limitazione è insita nella necessità di coordinamento tra la regola della cumulabilità dei mezzi di espropriazione e il divieto di abuso degli strumenti processuali, declinato, dalla giurisprudenza di legittimità, nel divieto di «uso distorto degli strumenti del processo esecutivo» (Cass. 9 aprile 2015, n. 7078).

Tale rimedio all'eccesso del mezzo rispetto allo scopo però può essere esperito solo sino a quando l'espropriazione non si sia conclusa, circostanza che invece si era verificata nel caso portato all'attenzione della decisione in commento, essendo stato adottato l'ultimo atto della procedura consistente nell'emanazione dell'ordinanza di assegnazione.

Riferimenti
  • A. Bonsignori, L'esecuzione forzata, Torino, 1990, 206 ss.;
  • R. Mininno, Obbligazioni solidali ex latere debitoris e realizzazione coattiva del credito, in Riv. esec. forz., 2021, 141 ss.;
  • R. Tiscini, Considerazioni intorno a natura, effetti e regime dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., in www.judicium.it;
  • R. Vaccarella, Espropriazione presso terzi, in Dig., disc. civ., VIII, 2001, 94 ss., spec. 122.

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