Veicolo non assicurato: surroga dell'assicurazione e rapporti tra proprietario e conducente

21 Dicembre 2021

La Cassazione si pronuncia su due questioni molto importanti in materia di assicurazione contro i danni cagionati dalla circolazione di veicoli non assicurati. In particolare, la Suprema Corte afferma due principi che hanno notevoli conseguenze sul sistema della surrogazione dell'assicuratore e sul riparto della responsabilità nei rapporti interni tra proprietario e conducente: da una parte, la natura dell'azione di surrogazione, dall'altra la ratio della responsabilità oggettiva ex art. 2054 c.c.

A seguito di un sinistro stradale su un ciclomotore privo di copertura assicurativa, la compagnia di assicurazione, in veste di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del proprietario e del conducente del ciclomotore in solido tra loro in rivalsa per la somma versata alla vittima del sinistro.

Al di là di alcune peculiari questioni del caso concreto, sono due i profili di interesse della sentenza:

1) il termine di prescrizione della compagnia di assicurazione in regresso. Quale termine si applica? Il ricorrente sosteneva il termine di due anni per la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art. 2947, comma 2, c.c. oppure quello annuale per i contratti di assicurazione ex art. 2952 c.c.

In questi casi il termine era spirato. La questione è strettamente connessa a quella della natura dell'azione di rivalsa.

2) il riparto di responsabilità tra proprietario e conducente del veicolo. Il proprietario del veicolo riteneva di dover essere tenuto indenne totalmente dei danni, perché la responsabilità di essi era ascrivibile unicamente al conducente.

Sulla questione del termine di prescrizione e della natura dell'azione di rivalsa. La Cassazione respinge il motivo di ricorso, perché il riferimento alle regole sul contratto di assicurazione sono in conferenti, dato che tra le parti non esiste alcun rapporto assicurativo e la compagnia assicurativa incaricata dal Fondo di garanzia non svolge alcuna attività assicurativa.

Ma la questione più interessante riguarda la natura dell'azione di rivalsa, tema molto controverso: al di là di come si voglia qualificare l'azione (surrogazione ex artt. 1203 o 1916 c.c. oppure regresso ex art. 1299 c.c.) non vi può essere prescrizione neppure quinquennale, in quanto:

a) se si riconduce la rivalsa ex art. 293 cod. ass. al genus della surrogazione ex art. 1203 (quindi l'assicuratore fa valere lo stesso diritto originariamente in capo al titolare/vittima), in questo caso il termine di prescrizione sarebbe stato di sei anni ex art. 2947 c.c., sussistendo il reato di lesioni colpose;

b) se si riconduce la rivalsa ex art. 293 cod. ass. al genus del regresso (configurandosi il diritto dell'assicurazione come nuovo, sorto a seguito del pagamento dell'indennizzo al danneggiato), opererebbe il termine ordinario decennale.

Nel caso di specie, il diritto di rivalsa non era prescritto.

Sulla questione del riparto di responsabilità. Come noto, il proprietario di un veicolo a motore risponde dei danni causati dalla circolazione del veicolo, in solido col conducente, nei confronti del terzo danneggiato (art. 2054, comma 3, c.c.).

La Cassazione ricorda che storicamente la disposizione poggiava sul presupposto implicito che il proprietario del veicolo, in tempi passati, potesse avere più mezzi economici per far fronte alle obbligazioni risarcitorie. Era una sorta di garante o, meglio, la ratio della norma è rafforzare la garanzia patrimoniale generica del danneggiato, consentendogli di rivolgersi a due soggetti obbligati, discutendosi, poi, se si fondi su una culpa in vigilando vel in custodendo o configuri una responsabilità oggettiva.

In questi casi è consentito riconoscere un regresso del proprietario nei rapporti interni nei confronti del conducente/responsabile del danno: nel caso di uso illecito del veicolo, il proprietario potrà aver diritto all'integrale regresso nei confronti del conducente; diversamente, l'esistenza e la misura del riparto dipenderà dalla natura e dal contenuto del rapporto interno dei due soggetti.

Tuttavia, la prospettiva cambia radicalmente nel caso di circolazione di veicolo non assicurato: non si discute di obbligazione solidale verso il terzo danneggiato, ma di obbligazione solidale verso l'impresa designata ex art. 292 cod. ass.

In questo ultimo caso, l'obbligazione solidale nasce dalla violazione di un obbligo assicurativo imputabile sia al proprietario, sia al conducente.

Salvo non ricorrano condizioni particolari da provare rigorosamente (ad esempio, falsificazione della polizza), l'obbligazione grava solidalmente su proprietario e conducente.

In che misura eventualmente debba avvenire questo riparto interno è questione di merito valutabile ex art. 2055 c.c.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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