Responsabile la banca per la frode online

La Redazione
28 Dicembre 2021

Al correntista abilitato a svolgere operazioni online che, alla stregua degli artt. 15 d.lgs. n. 196/2003 e 2050 c.c. agisca per l'abusiva utilizzazione delle sue credenziali informatiche, spetta solo la prova del danno siccome riferibile al trattamento del suo dato personale...

Al correntista abilitato a svolgere operazioni online che, alla stregua degli artt. 15 d.lgs. n. 196/2003 e 2050 c.c. agisca per l'abusiva utilizzazione delle sue credenziali informatiche, spetta solo la prova del danno siccome riferibile al trattamento del suo dato personale, mentre l'istituto bancario risponde, quale titolare del trattamento dei dati, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico, a meno che non dimostri che l'evento dannoso non gli sia imputabile perché discendente da trascuratezza, errore o frode del correntista, o da forza maggiore. La colpa grave della banca è costituita da una straordinaria e inescusabile imprudenza, negligenza o imperizia, la quale presuppone che sia stata violata non solo la diligenza ordinaria, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservata da tutti.

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