L'eccezione di impignorabilità dei beni mobili
05 Gennaio 2022
Nella giurisprudenza più risalente era consolidato l'orientamento secondo il quale l'impignorabilità assoluta non poteva essere rilevata d'ufficio, ma doveva essere eccepita dall'esecutato, poiché tale istituto è posto ad esclusivo suo beneficio; nemmeno i soggetti terzi si ritenevano legittimati ad eccepirla: «... È stato, tuttavia, precisato che "pronunciata dal pretore l'ordinanza di assegnazione prevista dall'art. 553, comma 1, c.p.c., anche la impignorabilità del credito può essere dedotta solo con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del successivo art. 617 ...» - Cass. civ. 21 novembre 1988, n. 6262. (Cass. n. 9623/1994 e nello stesso senso Cass. civ. sez. un., n. 9407/1987, in Giust. civ., 1988, I, 2053).
Il panorama dottrinale e giurisprudenziale, peraltro, è mutato a seguito della modifica dell'art. 545, modificato dal d.l. 83/2015 convertito nella l. 132/2015, il quale, all'ultimo comma, così recita: «.. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio».
Ci si è chiesto, pertanto, se vi fosse la possibilità di estendere tale regola anche alle fattispecie previste dall'art. 514 c.p.c.
Data la generica formulazione dell'art. 545, u.c., c.p.c., sembra che la disposizione abbia carattere generale ove si riferisce alle «speciali disposizioni di legge» e quindi ad ogni norma che deroghi ai criteri generali, nel nostro caso posti dall'art. 2740 c.c.
Già la giurisprudenza, con riferimento alle previsioni contenute in norme imperative poste a tutela di interessi di natura pubblicistica, ammetteva la rilevabilità d'ufficio dell'impignorabilità: «L'impignorabilità parziale di trattamenti pensionistici, è posta a tutela dell'interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (art. 38 Cost.) e tale finalità è ancora più marcata dopo l'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, efficace dal 1 dicembre 2009 (data in cui è entrato in vigore il trattato di Lisbona), che, all'art. 34, comma 3, garantisce il riconoscimento del diritto all'assistenza sociale al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti. Ne consegue che il pignoramento della pensione eseguito oltre i limiti consentiti è radicalmente nullo per violazione di norme imperative e la nullità è rilevabile d'ufficio senza necessità di un'eccezione o di un'opposizione da parte del debitore esecutato (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'applicabilità di tale regime anche alla pensione erogata dall'Enasarco ai sensi dell'art. 28, comma 1, l. 12/1973, qualificata parzialmente impignorabile dalla Corte Cost. con la pronuncia n. 183/2009)»- Cass. civ. sez. III, 22 marzo 2011, n. 6548 -.
Ora il legislatore, nell'art. 545 c.p.c. come modificato, utilizza l'espressine «speciali disposizioni di legge» e non «disposizioni di leggi speciali», con ciò dovendosi intenderei ogni previsione normativa che deroghi alla disciplina generale per la quale, nel caso che qui ci occupa, il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, ai sensi dell'art. 2740 c.c. .
D'altra parte una tale interpretazione è in linea anche con quella giurisprudenza che, anche prima della riforma, riteneva rilevabile d'ufficio l'impignorabilità prevista da norme imperative; orbene le norme sulla impignorabilità dei beni sono da considerarsi, nelle maggior parte dei casi, imperative.
Si può ritenere, pertanto, che anche l'impignorabilità assoluta di cui all'art. 514 c.p.c. possa essere rilevata d'ufficio. |