Tempo delle notificazioni telematiche

24 Gennaio 2022

La notificazione degli atti processuali tramite posta elettronica certificata si perfeziona per il notificante nello stesso giorno di trasmissione anche se la ricevuta di accettazione viene generata fra le ore 21 e le ore 24. Tale previsione si applica anche retroattivamente, fatte salve le situazioni giuridiche consolidate...
Massima

La notificazione degli atti processuali tramite posta elettronica certificata si perfeziona per il notificante nello stesso giorno di trasmissione anche se la ricevuta di accettazione viene generata fra le ore 21 e le ore 24. Tale previsione si applica anche retroattivamente, fatte salve le situazioni giuridiche consolidate, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2019 del 9 aprile 2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 septies del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 221/2012, nella parte in cui prevedeva che le notifiche telematiche effettuate dopo le ore 21 si considerassero effettuate il giorno successivo anche per il notificante.

Così si pronuncia la Commissione tributaria regionale per la Lombardia con lasentenza del 21 dicembre 2021 n. 4552, accogliendo le ragioni del contribuente.

Il caso

Una contribuente impugnava un avviso di accertamento IMU con il quale il Comune le richiedeva il pagamento dell'imposta in relazione a dei terreni posti nel territorio comunale, dei quali risultava comproprietaria insieme alla sorella. Chiedeva ai giudici tributari l'illegittimità dell'avviso per una serie di motivi:

a) per la non assoggettabilità ad IMU, secondo gli strumenti urbanistici vigenti del Comune, dei terreni ricadenti in zona S1 nonché per errata indicazione della destinazione di alcuni mappali;

b) per errata applicazione, relativamente ai terreni ricadenti in "ambito di trasformazione residenziale", dei valori indicati in una delibera di Giunta del 2009;

c) per mancata applicazione dei criteri previsti da detta delibera, in relazione ai terreni ricadenti" in ambito di trasformazione servizi…".

La questione

L'Ente locale si costituiva in giudizio e, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso poiché proposto tardivamente, ovvero oltre i 60 giorni, in violazione dell'art. 21 d.lgs. n 546/92: l'avviso era stato ricevuto dalla contribuente il 28 dicembre 2017 e il ricorso notificato il 26.2.2018 alle ore 22.39 (notifica da considerarsi perfezionata, secondo il Comune, in data 27.2.2018 e quindi tardivamente in vigenza dell'art. 16 septies del d.l. n.179/2012, convertito nella legge n. 221/2012). I giudici di prime, accogliendo l'accezione preliminare, dichiaravano inammissibile il ricorso e la contribuente proponeva appello invocando, in via preliminare, lo ius superveniens della sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 9.4.2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 septies del d.l. 18.10.2012 n. 179, convertito in l. 221/2012, nella parte in cui prevedeva che le notifiche telematiche effettuate dopo le ore 21 si considerassero effettuate il giorno successivo anche per il notificante. Il Comune sul punto replicava che l'art. 136 della Costituzione prevede letteralmente che "quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione" e che, pertanto, non potesse essere applicata retroattivamente.

La soluzione giuridica

I giudici “del riesame” mettono in evidenza la portata retroattiva della citata pronuncia della Consulta.

La Commissione osserva che la Corte Costituzionale, con detta sentenza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sopracitato art. 16 septies del d.l. n. 179/2012 nella parte in cui prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. “Come noto, chiosa il Collegio, le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, con l'unico limite delle situazioni giuridiche "consolidate" per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato” (Cass. Civile Sez. III, 28.07.1997 n. 7057).

Nel caso di specie, la sentenza di primo grado non era passata in giudicato, sicché la situazione giuridica sottostante non poteva dirsi consolidata; pertanto, l'avvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale implicava il sopravvenuto venir meno del presupposto in base al quale la Ctp aveva ritenuto violato il termine perentorio stabilito dall'art. 21, comma 1, d.lgs. 546/1992. In particolare, la notifica del ricorso, avvenuta con modalità telematiche, si era dunque perfezionata per il notificante alle ore 22.39 del 26.02.2018, ossia entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato (che era avvenuta il 28.12.2017), talché il ricorso doveva ritenersi ammissibile.

Osservazioni

Giova ricordare le motivazioni che hanno condotto la Corte alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. septies d.l. 179/2012 fondate sulla compressione del diritto di difesa del mittente.

I giudici costituzionali nel percorso motivazionale hanno richiamato la ratio legis del divieto ovvero la tutela del destinatario e del suo diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica. «Ciò appunto, dice testualmente la Corte, giustifica la fictio contenuta nella seconda parte della norma in esame, per cui il perfezionamento della notifica, effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l'accettazione e la consegna), è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo».

Nei riguardi del mittente, però, la limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica risulta ingiustificata in quanto, senza nessuna giustificazione di funzionalità alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante la tecnologia lo consenta, viene di fatto impedito di utilizzare il termine utile per la propria difesa. “La norma de quo, aggiungevano i giudici, è irrazionale, in quanto, nella sostanza, non tiene conto della differenza tra canale tradizionale e telematico per l'effettuazione della notifica, visto che il primo si basa su un meccanismo comunque legato all'apertura degli uffici, cosa da cui invece prescinde del tutto la notificazione telematica”.

Anche prima della citata pronuncia della Consulta, vi erano delle ragioni che potevano già condurre all'esclusione dell'147 cpc e dell'art. 16 septies d.l. 179/2012 per quanto concerne il processo tributario:

  • l'esplicita esclusione della materia tributaria nell'art. 1 della l. 53/1994 che consente all'avvocato o al procuratore legale la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale (e quindi no tributaria) a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 ovvero a mezzo della posta elettronica certificata…;
  • l'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 (contenente le disposizioni disciplinanti il processo tributario telematico ex art. 16-bis, comma 3, d.lgs. 546/1192) che, confinando l'applicazione delle disposizioni di cui al codice di procedura civile (tra cui quindi anche l'articolo 147) esclusivamente al caso di notifica telematica a mezzo ufficiale giudiziario, faceva già ragionevolmente supporre la non applicazione, alle notifiche telematiche eseguite direttamente dal difensore, del “limite” delle ore 21;
  • la specialità delle norme relative ai termini di impugnazione degli atti tributari che, esprimendo i termini in giorni, riconoscono, indirettamente, la possibilità di opporsi fino alle ore 23.59 dell'ultimo giorno.

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