L’opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio nuovo
21 Gennaio 2022
Il caso. Una s.r.l. chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per la riscossione di somme a titolo di indennità di occupazione ed oneri inerenti la locazione di un immobile urbano. L'ente ingiunto proponeva opposizione con atto di citazione. Il Tribunale respingeva l'opposizione per tardività dell'opposizione. La Corte d'Appello confermava la decisione di primo grado. La Corte territoriale ha osservato che parte opponente si era limitata a chiedere la riforma della sentenza di primo, non aveva chiesto l'accoglimento dell'opposizione e neanche aveva prospettato alcuna questione di merito. L'ente ha proposto ricorso per cassazione.
L'accoglimento di una questione procedurale non impedisce la pronuncia sul merito. La S.C. ha ritenuto errata la decisione della Corte d'Appello nella parte in cui riteneva non riproposta in appello l'impugnazione. In tema di appello, la regola per cui le domande non esaminate perché ritenute assorbite, pur non potendo costituire oggetto di motivo d'appello, devono comunque essere riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., non trova applicazione in caso di impugnazione della decisione che ha giudicato inammissibile il ricorso di primo grado, la quale costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, specialmente quando tale volontà sia anche chiaramente espressa con l'esplicito rinvio, nelle conclusioni dei motivi di appello, al ricorso introduttivo, non avendo altrimenti alcuna valida e concreta ragione la sola impugnativa della questione preliminare di rito (Cass. n. 33580/2019).
Sospensione feriale, si applica alle locazioni abitative. I Giudici di legittimità, richiamando consolidato orientamento giurisprudenziale, hanno ribadito che la sospensione dei termini durante il periodo feriale trova applicazione anche nelle controversie in materia di locazione di immobili urbani (come nel caso in questione), salvo che per la fase sommaria dei procedimenti di sfratto, il cui carattere d'urgenza giustifica l'applicabilità della deroga contenuta nell'art. 3 l. n. 742/1969, in relazione all'art. 92 r.d. n. 12/1941.
Mutazione del rito. Accertato che, originariamente, parte ricorrente aveva introdotto l'opposizione a decreto ingiuntivo con atto di citazione e non con appello, la S.C. ha precisato che non trova applicazione l'art. 4 d.lgs. n. 150/2011 che disciplina la mutazione del rito nei casi in cui una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste. Infatti, nel caso in questione, l'opposizione a decreto ingiuntivo non avvia una nuova controversia, non introduce un giudizio autonomo ma apre solo una nuova fase di un giudizio già avviato. In tal senso: la competenza dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo a conoscere della relativa opposizione ha carattere funzionale, e pertanto inderogabile. Di conseguenza, qualora nel giudizio di opposizione sia proposta domanda riconvenzionale rientrante nella competenza per valore di un altro giudice, il giudice dell'opposizione non può rimettere tutta la causa al giudice superiore, al fine di realizzare il "simultaneus processus", ma deve rimettere soltanto quella relativa alla domanda riconvenzionale, trattenendo quella concernente l'opposizione a decreto ingiuntivo, salvo sospendere quest'ultimo giudizio ove ne ricorrano i presupposti (Cass. civ., sez. unite, n. 1835/1996). Ancora: (…) l'art. 4 d.lgs. n. 150/2011 concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ., n. 7071/2019). Tuttavia, sebbene non si applica la predetta mutazione del rito, trova applicazione in seguente principio: allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo, concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina del mutamento del rito di cui all'art. 4 d.lgs. n. 150/2011 – che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, purché venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
La soluzione. Pur accogliendo alcuni motivi, la S.C. ha rigettato il ricorso ed accertato che, se bene a seguito di differente percorso logico giuridico, restava comunque tardiva l'opposizione e quindi improcedibile.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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