La clausola del regolamento condominiale che individua un foro convenzionale per ogni controversia
25 Gennaio 2022
In seguito al giudizio inerente l'impugnazione di una deliberazione assembleare condominiale in tema di approvazione di consuntivi e ripartizione di spese, C.P. e A.A. ricorrono in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 c.p.c. in relazione al foro convenzionale esclusivo previsto dall'art. 32 del regolamento condominiale. La doglianza è fondata. L'art. 23 c.p.c. introduce un foro speciale esclusivo per le controversie tra condomini, stabilendo che «per esse è competente il giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale» (Cass. n. 20076/2006). Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., con riferimento all'art. 28 c.p.c. «l'accordo con il quale i condomini stabiliscono convenzionalmente il foro territorialmente competente a conoscere ogni controversia relativa al regolamento di Condominio è applicabile a tutte le cause a qualsiasi titolo connesse con l'operatività del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l'atto di autorganizzazione a contenuto tipico normativo approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 c.c. e che contiene le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norma per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione» (Cass. n. 24869/2010, n. 8548/2017). Ne consegue che «la clausola del regolamento di Condominio che individua un foro convenzionale per ogni controversia ad esso “relativa” deve interpretarsi come operante con riguardo alla lite instaurata mediante impugnazione di una deliberazione dell'assemblea per vizi relativi alla ripartizione delle spese, trattandosi di controversia in cui il regolamento può rappresentare un fatto costitutivo della pretesa, congiunto ad altri».
Fonte: dirittoegiustizia.it
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