Le Sezioni Unite definiscono i poteri del CTU e il regime dei vizi dell'elaborato peritale

Redazione scientifica
04 Febbraio 2022

Le Sezioni Unite chiariscono quali siano i poteri esercitabili dal CTU e se i vizi che inficiano l'operato del consulente siano fonte di un'irregolarità sanabile nella forma della nullità relativa o si traducano in una ragione di nullità assoluta.

Le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla questione di massima e di particolare importanza rimessa dalla prima sezione civile, riguardante la natura giuridica della nullità della CTU ed il conseguente rilievo officioso o su istanza di parte della stessa.

Preliminarmente, i giudici nomofilattici rilevano che la disamina della questione oggetto di rimessione, a dispetto della sua «stringatezza», impone di chiarire «che cosa può fare o non può fare il CTU nell'espletare l'incarico affidatogli».

In merito, rilevano, che «il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commissionategli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti», può:


- accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio;

- acquisire, anche a prescindere dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio;

- acquisire, in materia di esame contabile, ex art. 198 c.p.c., anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.

Ciò chiarito, le Sezioni Unite passano alla soluzione della questione posta dall'ordinanza di rimessione, da trovare «all'interno del sistema delle invalidità processuali di cui agli artt. 156 e ss. c.p.c.», affermando che:

- l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso;

- l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.

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