Adibizione a mansioni diverse del lavoratore fragile ex d.l. n. 1/2022
07 Febbraio 2022
L'adibizione dei lavoratori fragili a mansioni diverse, ai sensi dell'art. 1, co. 7 del D.L. n. 1/2022 è facoltativo o obbligatorio?
Il D.L. n. 1/2022, introducendo l'art. 4-quater al D.L. n. 44/2021, ha esteso l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a coloro i quali abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
Il secondo comma del citato art. 4-quater precisa che tale obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico competente.
In tali ipotesi la vaccinazione può essere omessa ovvero differita. Proprio con riferimento a tali soggetti, l'art. 1, co. 7, D.L. n. 1/2022 prevede espressamente che, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore li “adibisce […] a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.
L'uso dell'imperativo ha comportato il sorgere di alcuni dubbi circa l'obbligatorietà o meno della “diversa adibizione” del lavoratore fragile.
A favore della facoltatività sembra potersi richiamare una circolare del MIUR (17 dicembre 2021) con la quale è stato precisato che l'art. 4, co. 7, D.L. 44/2021 – testualmente corrispondente al settimo comma dell'art. 1 prefato – non introduce l'obbligo tout court, quanto piuttosto la possibilità, per il datore di adibire il personale scolastico esente/differito dalla vaccinazione a mansioni diverse da quelle ordinariamente svolte.
Pertanto, valutata la organizzazione datoriale e la effettiva possibilità di ovviare al rischio di diffusione del contagio, l'impossibilità di adibire a mansioni diverse il lavoratore non costituirebbe una violazione di legge, secondo il brocardo ad impossibilia nemo tenetur. |