“Diritto alla nomina” e risarcimento in forma specifica o per perdita di chances
12 Febbraio 2022
Pubblico impiego: se il lavoratore aveva diritto alla nomina ad un incarico, assegnato ad altri, ma per impedimenti sopravvenuti non può ottenerla più, come può agire?
Nell'ipotesi in cui il lavoratore asserisca di avere il "diritto nomina" per una determinata
posizione alla presupporsi la sua prevalenza nella selezione impostata per l'attribuzione di quel posto specifico. Potrà agire per rivendicare la ricostruzione della propria carriera quale conseguenza dell'accertamento del proprio diritto alla nomina
de qua
, ossia l'attribuzione
ex post
delle medesime utilità che avrebbe dovuto.
La richiesta ha natura di domanda di risarcimento in forma specifica, essendo da tempo pacifico che tale richiesta sia parimenti è in ambito di adempimento di obbligazioni e dunque, di responsabilità contrattuale.
È bene precisare che, sul piano probatorio,
oltre alla necessaria dimostrazione del nesso causale tra l'asserito inadempimento datoriale ed il danno lamentato, il riconoscimento del fatto che, adempiendo regolarmente, si sarebbe ottenuto il posto richiesto, escludere quindi la spettanza ad un altro concorrente, richiede la dimostrazione della prevalente del ricorrente altri sui candidati.
Diversamente, sempre sotto il profilo della prova richiesta, qualora il lavoratore lamenti un danno da perdita di possibilità, sarebbe necessario almeno la dimostrazione in termini di alta probabilità del conseguimento del posto.
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