Raddoppio termini di accertamento e disciplina transitoria: la notizia di reato va trasmessa nell'ordinario termine di accertamento

La Redazione
14 Febbraio 2022

In presenza di un fatto costituente illecito fiscale che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p., i termini di accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione a condizione che...

In presenza di un fatto costituente illecito fiscale che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p., i termini di accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione a condizione che la denuncia da parte dell'Amministrazione sia trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini di accertamento (nel caso di specie l'avviso contestato era stato notificato nei termini di legge, essendo stata trasmessa la notizia di reato entro il termine ordinario di accertamento dell'annualità 2014, secondo la disciplina transitoria dettata dalla Legge di Stabilità 2016).

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