Licenziamento ed interesse alla reintegra

14 Febbraio 2022

Datore fallito e cessazione dell'attività: il lavoratore licenziato ha comunque interesse a domandare la reintegrazione? È necessario, innanzitutto, rammentare che il fallimento non può determinare ex se lo scioglimento del rapporto di lavoro, rimanendo esso sospeso in attesa della dichiarazione del curatore (art. 72 L. fall.), il quale può scegliere di proseguirlo...

Datore fallito e cessazione dell'attività: il lavoratore licenziato ha comunque interesse a domandare la reintegrazione?

È necessario, innanzitutto, rammentare che il fallimento non può determinare ex se lo scioglimento del rapporto di lavoro, rimanendo esso sospeso in attesa della dichiarazione del curatore (art. 72 L. fall.), il quale può scegliere di proseguirlo, ovvero di sciogliersi da esso, nel rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi, non essendo in alcun modo sottratto ai vincoli propri dell'ordinamento lavoristico ed alle conseguenze derivanti dall'illegittimo esercizio del potere unilaterale.

Anche in caso di fallimento persiste l'interesse del lavoratore licenziato alla reintegrazione nel posto di lavoro, in quanto una tale pronuncia ha ad oggetto non solo il concreto ripristino della prestazione di lavoro, ma anche le possibili utilità connesse al rapporto lavorativo, benché posto in uno stato di quiescenza, ad esempio in relazione all'eventualità di un esercizio provvisorio dell'attività o di cessione di un ramo dell'azienda.

Il lavoratore ricorrente, tuttavia, deve dedurre e provare, ove sia cessata l'attività datoriale, il proprio interesse concreto ed attuale ad una pronuncia di condanna reintegratoria, in funzione di un'effettiva possibilità di ripresa del lavoro.

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