Le Sezioni Unite esamineranno una nuova questione in tema di procura alle liti

Redazione scientifica
16 Febbraio 2022

La seconda sezione civile ha rimesso alle Sezioni Unite la questione riguardante la portata dell'art. 182 c.p.c., come modificato dalla l. 69/2009, e, segnatamente, la sua applicabilità all'ipotesi di procura alle liti non materialmente presente agli atti di causa.

La seconda sezione civile ha rimesso alle Sezioni Unite la questione riguardante la portata dell'art. 182 c.p.c., come modificato dalla l. 69/2009, e, segnatamente, la sua applicabilità all'ipotesi di procura alle liti non materialmente presente agli atti di causa.

La questione si poneva nell'ambito di una controversia promossa per il rilascio di immobile e di rimessione in pristino, in cui il convenuto risultava costituito in assenza di procura alle liti.

Il Tribunale, per quanto di interesse, decideva con sentenza con la quale dichiarava inammissibile, per l'assenza della procura speciale alle liti, l'atto di costituzione del convenuto e le domande ivi contenute, e accoglieva la domanda principale.

Di qui il gravame proposto dal convenuto, il quale, a seguito della conferma da parte della Corte d'appello di Torino della decisione di prime cure, proponeva ricorso per cassazione.

Si pone così in sede di legittimità la questione, sollevata dal ricorrente con i motivi di ricorso, se il giudice debba assegnare un termine per regolarizzare la procura.

Il punto, come sottolineato dai giudici, riguarda l'applicabilità dell'art. 182, comma 2, c.p.c. nel testo cosi come modificato dalla l. 69/2009, anche all'ipotesi - ricorrente nella specie - in cui la procura non sia materialmente presente negli atti di causa.

Con specifico riferimento al vizio incidente sulla procura, in particolare, la nuova norma impone la concessione del termine di sanatoria «per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa».

A seguito della novella, si è dunque posto il problema del significato da attribuire alla previsione di sanatoria non soltanto per l'ipotesi di «rinnovazione», ma anche di «rilascio».

Se cioè il legislatore abbia inteso alludere all'unica ipotesi in cui la procura esista, ma presenti dei vizi di nullità, ovvero a due eventualità diverse, di procura esistente ma viziata (rinnovazione) e di procura non esistente in atti perché mai rilasciata (rilascio).

Dal punto di vista lessicale, l'uso da parte del legislatore, dei suindicati termini, tra loro aventi significato oggettivamente differente, avvalorerebbe la seconda ipotesi.

Di conseguenza, secondo tale impostazione, l'art. 182 c.p.c. troverebbe applicazione anche nell'ipotesi in cui la procura manchi del tutto (tale interpretazione è stata adottata da Cass. civ., n. 10885/2018).

La diversa interpretazione fa leva invece su un duplice assunto logico: da un lato, la sanatoria della procura viziata implica sempre e comunque il «il rilascio» di una nuova procura, sostitutiva della precedente; dall'altro lato, non potrebbe essere utilmente «rinnovato» ciò che non è mai esistito.

La sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., in altri termini, non potrebbe che operare per la sola ipotesi di procura materialmente esistente, ma irregolare o viziata (tale impostazione è stata avvalorata da Cass. civ., n. 10414/2017).

In definitiva, la seconda sezione civile della Corte ritiene di dover rimettere la definizione della portata dell'art. 182, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dalla l. 69/2009, alle Sezioni Unite.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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