Trasferimento e anzianità di servizio

20 Febbraio 2022

Può il lavoratore trasferito far valere l'anzianità di servizio presso il datore di destinazione?In materia di trasferimento ex art. 2112 c.c. le disposizioni normative, nazionali e sovranazionali, sono finalizzate a garantire al lavoratore il mantenimento del trattamento economico e normativo acquisito...

Può il lavoratore trasferito far valere l'anzianità di servizio presso il datore di destinazione?

In materia di trasferimento ex art. 2112 c.c. le disposizioni normative, nazionali e sovranazionali, sono finalizzate a garantire al lavoratore il mantenimento del trattamento economico e normativo acquisito, ma non implicano la totale parificazione del trasferito ai dipendenti già in servizio presso il datore di destinazione.

La prosecuzione giuridica del rapporto implica il divieto di reformatio in peius, ma non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo.

L'anzianità di servizio deve essere salvaguardata solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento della pregressa anzianità comporti un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito.

Diversamente non può essere fatta valere da quest'ultimo per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario, né per ottenere un miglioramento della posizione prima goduta, garantendo l'ordinamento solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data del trasferimento, non delle mere aspettative.