Azione di regresso INAIL verso il legale rappresentante
28 Febbraio 2022
Dell'infortunio accorso al lavoratore risponde, in via di regresso, anche il legale rappresentante se privo di specifiche deleghe sulla sicurezza?
L'azione di regresso spettante all'INAIL, ai sensi degli artt. 10 e 11, d.P.R. n. 1124/1965, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso tutti i soggetti che, chiamati a collaborare a vario titolo nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza in ragione dell'attività svolta, siano gravati da specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio.
È stata, pertanto, esclusa la qualifica di terzo rispetto al rapporto assicurativo sociale per il legale rappresentante della società datrice di lavoro, essendo legato alla società da un rapporto organico.
La giurisprudenza ha precisato che, pur in assenza di specifiche deleghe sulla sicurezza, risponde in via di regresso anche il legale rappresentante qualora questo operi come responsabile dell'organizzazione produttiva all'interno dell'ambiente di lavoro, ingerendosi in concreto nella stessa.
In ogni caso, si sottolinea, l'azione dell'INAIL presuppone la responsabilità del datore persona giuridica.
In sintesi: il legale rappresentante della società, in quanto preposto alla gestione della società stessa, risponde solidalmente con quest'ultima in sede di regresso nei confronti dell'INAIL ove venga accertata, a monte, la responsabilità nell'accadimento dell'infortunio. |