Convertito il decreto Milleproroghe: le novità per la giustizia civile
03 Marzo 2022
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la l. 15/2022 di «conversione, con modificazioni, del d.l. 228/2021 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi». La legge entra in vigore il 1° marzo 2022.
Diverse le novità in tema di giustizia civile, elencate dalla previsione di cui all'art. 16 rubricato «Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare».
Al comma 1 si prevede la proroga fino al 31 dicembre 2022 delle disposizioni di cui al d.l. 34/2020 conv., con modificazioni, in l. 77/2020, relative: - al deposito telematico degli atti e documenti (art. 221, commi 3 e 5); - allo svolgimento dell'udienza mediante deposito telematico di note scritte (art. 221, comma 4); - alla partecipazione delle udienze mediante collegamenti da remoto (art. 221, commi 6 e 7); - al giuramento del consulente tecnico mediante dichiarazione scritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico (art. 221, comma 8).
Sempre la stessa proroga è prevista al comma 1 per le disposizioni di cui al d.l. 137/2020, conv., con modificazioni, in l. 176/2020, relative: - alla sostituzione delle udienze in materia di separazione consensuale di e di divorzio congiunto con il deposito telematico di note scritte (art. 23, comma 6); - della partecipazione del giudice all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario (art. 23, comma 7); - alla decisione in camera di consiglio dei ricorsi proposti per la trattazione in pubblica udienza (art. 23, comma 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo); - alla possibilità di assumere le deliberazioni collegiali in camera di consiglio nei procedimenti civili mediante collegamenti da remoto (art. 23, comma 9); - al rilascio della copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti in forma di documento informatico (art. 23, comma 9-bis); - all'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 23 d.l. cit., nonché di quelle di cui al d.l. 34/2020, conv., con modific., in l. 77/2020, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali (art. 23, comma 10).
All'art. 16, comma 2, si prevede, inoltre, che le disposizioni relative alla decisione in camera di consiglio dei ricorsi proposti per la trattazione in pubblica udienza (di cui all'art. 23, comma 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo del d.l. 137/2020 cit.), non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022. |