Principio di non colpevolezza e procedimento disciplinare
04 Marzo 2022
La ripresa, in seguito alla sospensione, del procedimento disciplinare da parte del datore pubblico, prima però che sia intervenuta la sentenza penale di condanna, può costituire una violazione del principio di non colpevolezza?
La possibilità di riattivare, successivamente alla sua sospensione, il procedimento disciplinare, prescindendosi dall'intervenuta irrevocabilità della sentenza penale di condanna, non comporta alcuna violazione del principio di non colpevolezza (art. 27 Cost.).
Venuta meno la regola della pregiudizialità del processo penale rispetto al procedimento disciplinare e risolto il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (art. 55 ter, ult. co. D.lgs. n. 165/2001; artt. 653 e 654 c.p.p.), anche nell'impiego pubblico contrattualizzato opera il principio secondo cui l'art. 27, comma 2, Cost. concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato, sicché non può essere applicato analogicamente all'esercizio da parte del datore della facoltà di recesso a fronte di un comportamento del lavoratore suscettibile di integrare gli estremi del reato, laddove i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto (art. 2119 c.c.). In ragione di quanto sopra, non è necessario per il datore pubblico attendere l'esito del processo penale.
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