Osservatorio sulla Cassazione - Febbraio 2022

La Redazione
La Redazione
09 Marzo 2022

Torna l'appuntamento mensile con l'Osservatorio, una selezione delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese di Febbraio.

La confisca di beni per reati tributari commessi dall'amministratore

Cass. Pen. – Sez. III – 25 febbraio 2022, n. 6762, sent.

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto, al di fuori dei casi in cui sia concretamente dimostrato che la società non costituisca altro che uno schermo fittizio (attraverso indici che possano avvalorare l'effettiva e concreta commistione dei patrimoni della società e del socio-amministratore), la disponibilità dei beni societari da parte del suo amministratore deve ritenersi, fino a prova contraria, esclusivamente nell'interesse dell'ente ed in ragione della funzione che lo stesso svolge, così come il patrimonio della persona giuridica deve ritenersi destinato alla garanzia dei creditori sociali.

Risarcimento del danno da cessione di azioni a prezzo vile

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 17 febbraio 2022, n. 5275, sent.

Il risarcimento del danno conseguente alla cessione di azioni a prezzo vile, a causa della condotta degli altri soci connotata da abuso di maggioranza, in violazione dell'art. 1375 c.c., come accertata dal giudice civile con sentenza definitiva, può costituire plusvalenza ai sensi degli artt. 67 e 68 del d.P.R. n. 917 del 1986, assoggettabile a tassazione, esclusivamente nell'ipotesi in cui tale cessione, a prescindere dalla situazione soggettiva del disponente, in termini di volontarietà o meno del compimento dell'atto, sia qualificabile come lucro cessante, e quindi, come voce sostitutiva di reddito, restando invece esente in caso di configurabilità del risarcimento come mero danno emergente.

Scissione: la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti della scissa

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 15 febbraio 2022, n. 4833, sent.

In tema di scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell'Amministrazione. In ambito tributario, l'istituto della responsabilità solidale riprende vigore secondo la regola generale di integralità e pariteticità di cui agli artt. 1292 e 2740 c.c.; con la conseguenza che -in ogni ipotesi di scissione- per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione rispondono solidalmente - e "illimitatamente" - tutte le società partecipi dell'operazione.

Il dovere di vigilanza particolarmente stringente dei consiglieri non esecutivi di società bancarie

Cass. Civ. – Sez. II – 11 febbraio 2022, n. 4519, sent.

Il consigliere di amministrazione (anche se non esecutivo) di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392 c.c., comma 2, che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. L'obbligo imposto dall'art. 2381 c.c., u.c., agli amministratori delle società per azioni di "agire in modo informato", pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa connessi alla carica, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.

Cessione di quote di una s.r.l. fallita a prezzo troppo basso: è bancarotta per distrazione

Cass. Pen. – Sez. V – 10 febbraio 2022, n. 4872, sent.

La condotta consistente nella cessione di quote di una s.r.l. fallita ad un "prezzo" inferiore del 90% circa rispetto al valore di mercato può assumere rilevanza penale, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Integra, infatti, il delitto in esame qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori.

L'obbligo di vigilanza per il sindaco che ha appena assunto la carica

Cass. Civ. – Sez. I – 10 febbraio 2022, n. 4344, sent.

Nel caso in cui il sindaco abbia assunto il proprio incarico una volta che il bilancio sia già stato approvato, per configurare l'inosservanza del dovere di vigilanza imposto dall'art. 2407, comma 2, c.c., occorre che questi non abbia rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbia in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o assumendo le iniziative previste dall'art. 2409 c.c. L'assunzione della carica di sindaco non comporta, di per sé, l'esigibilità di un'immediata revisione di tutta la contabilità con riferimento alle giacenze di magazzino in assenza - per i nuovi arrivati - di concreti segnali di allarme.

Responsabilità extracontrattuale per l'ex amministratore per lo storno di clientela in danno della società

Cass. Civ. – Sez. I – 10 febbraio 2022, n. 4335, sent.

Nel caso in cui l'ex amministratore di una società, dopo la cessazione del rapporto di immedesimazione organica fra questi e l'ente, abbia posto in essere atti illeciti, ricondotti all'utilizzo di informazioni riservate, apprese nel corso del proprio mandato gestorio, allo scopo di stornare illegittimamente clientela in danno della società, la responsabilità deve inquadrarsi nella previsione di cui all'art. 2598, n. 3, c.c., e non già in quella di cui all'art. 2392 c.c., essendo lamentata non la violazione dei doveri imposti all'amministratore dalla legge ovvero dallo statuto né invocata alcuna violazione di previsione contrattuale ex art. 2596 c.c., ovvero di matrice statutaria operante post mandato, ma invece la violazione del più generale principio del neminem laedere, consumatasi dopo la cessazione del rapporto gestorio.

Notifica dell'atto impositivo al socio receduto

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 10 febbraio 2022, n. 4239, ord.

In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l'anno d'imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell'atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l'avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando per relationem alla motivazione dell'avviso di accertamento indirizzato alla società, manchi dell'allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali